Corretta applicazione art. 55 ter, D. Lgs. n. 165/2001 - introdotto da art. 69, D. Lgs. n. 150/2009 - in ordine rapporti tra procedimento disciplinare e penale.

Territorio e autonomie locali
30 Dicembre 2009
Categoria 
15.09.04 Sanzioni disciplinari
Sintesi/Massima 

Applicabilità nuova disciplina tutti fatti rilevanti cui notizia d’infrazione risulti acquisita - da organi titolari azione disciplinare - dopo data entrata in vigore riforma (16.11.2009) - Applicabilità, ipotesi acquisizione citata notizia prima predetta data, precedente disciplina procedurale prevista contratto collettivo (circolare n. 9 del 27.11.2009, Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente prime indicazioni circa applicazione nuove norme).

Testo 

Con una nota, il dirigente del servizio risorse umane di un'Amministrazione ,ha chiesto di conoscere la corretta applicazione della normativa contenuta nell'art. 55 ter del Dlgs 165/2001, introdotto dall'art. 69 del Dlgs 150/2009, concernente i rapporti tra procedimento disciplinare e penale. In particolare, il suddetto dirigente nell'evidenziare che il citato comma 55 ter è norma imperativa di legge, riterrebbe che detta disposizione, laddove prevede che il procedimento disciplinare sia proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale, si applichi anche ai procedimenti disciplinari avviati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Al riguardo, si fa presente che ,essendo sorti numerosi problemi applicativi della normativa di cui al predetto art. 55 ter, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato la circolare n. 9 del 27.11.2009, con la quale ha fornito delle prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme, ed alla quale si rimanda.
In particolare, il citato Dipartimento ha rilevato che, in mancanza di una specifica disposizione transitoria, la questione dell'applicabilità degli art. 55 bis e 55 ter alle fattispecie disciplinari pendenti va risolta facendo riferimento ai principi generali, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire. Ne deriva che la nuova disciplina si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali gli organi titolari dell'azione disciplinare acquisiscono la notizia dell'infrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma. Invece, quando, la notizia dell'infrazione è stata acquisita prima della predetta data, continuerà ad applicarsi la precedente disciplina procedurale prevista dal contratto collettivo. Ciò vale sia per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia per i rapporti tra questo e il procedimento penale.