CHIARIMENTI SU PERMESSI RETRIBUITI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO SE SIA SUBORDINATA ALLA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA E SE DETTA PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE DOCUMENTATA CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA DURATA.

Territorio e autonomie locali
24 Dicembre 2009
Categoria 
13.01.03 Permessi e licenze
Sintesi/Massima 

L'ATTESTAZIONE NON DEVE RIPORTARE NECESSARIAMENTE LA DURATA DELLA SEDUTA PERCHE' INDIPENDENTEMENTE DALLA STESSA IL DIPENDENTE HA DIRITTO A FRUIRE DEL PERMESSO RETRIBUITO PER L'INTERA GIORNATA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/79-80 Roma, 24 dicembre 2009

OGGETTO: Quesito su art.79 e 80 del T.U.O.E.L.. Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota del 12 maggio u.s., con la quale codesto Ente ha chiesto di sapere se la fruizione del permesso retribuito previsto per le giornate di convocazione del consiglio sia subordinata all'effettiva partecipazione alle sedute e se , in conseguenza, detta partecipazione debba essere documentata con l'indicazione della relativa durata.
Codesto Ente ha precisato che attualmente l'attestazione rilasciata all'interessato, prevista dall'art.79, comma 6, del d. lgs n.267/2000, riguarda solo la data di convocazione del Consiglio , e la richiesta di parere è necessaria anche ai fini dei rapporti intercorrenti tra Ente locale e datore di lavoro in relazione al rimborso degli oneri per assenze dal servizio.
L' articolo riflette il diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato ( art.51 Cost.).
Occorre evidenziare che, comunque, il lavoratore può fruire dei permessi retribuiti, previsti dal comma 1 del succitato articolo, nei casi di effettiva partecipazione alle sedute consiliari e può disporre degli ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Peraltro, il successivo art.80 del T.U.O.E.L. precisa, altresì, che l'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro , è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore.
Infatti il lavoratore dipendente dovrà , come prescritto dal comma 6 del citato art.79 , documentare prontamente e puntualmente mediante attestazione dell'ente, sia i permessi retribuiti che quelli non retribuiti..
Si ritiene dunque che l'attestazione non debba riportare necessariamente la durata della seduta perché indipendentemente dalla stessa il dipendente ha diritto a fruire del permesso retribuito per l'intera giornata . Qualora il consiglio si svolga in orario serale il dipendente ha diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo. Risulta , invece, in quest'ultimo caso necessario l'indicazione della durata della seduta quando i lavori del consiglio si protraggono oltre la mezzanotte in quanto in tal caso il lavoratore dipendente ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.