conferimento deleghe ai consiglieri da parte del Sindaco.

Territorio e autonomie locali
17 Dicembre 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

In base all’art. 42 del tuel 267/2000 il consiglio comunale esercita attività di controllo politico amministrativo. Le deleghe conferite dal sindaco ai consiglieri non possono determinare una sovrapposizione di funzioni con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopra citata con la quale è stato chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla questione del conferimento di deleghe ai consiglieri comunali di 'particolari settori comunali', disposte dal sindaco con propri decreti.
Concordando con codesta Prefettura occorre far riferimento all'orientamento costantemente espresso dalla scrivente in materia, trattandosi di fattispecie in cui, analogamente ai casi oggetto di precedenti pareri espressi, nella sostanza si verifica una delega generica di specifici uffici e servizi, senza individuazione alcuna del contenuto della stessa o delle limitazioni riguardo le funzioni conferite.
Peraltro, nel ravvisare che lo statuto comunale non appare dedicare alcuna disciplina alle deleghe interorganiche ai consiglieri comunali, si rinviene invece all'art. 22, recante 'competenze e funzionamento della Giunta', la previsione che conferma in capo al sindaco la conferibilità agli assessori dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite per gli uffici e i servizi, secondo le sue direttive.
A ciò si aggiunga che l'art. 12 comma 2 dello statuto stesso espressamente dispone che 'i consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni'.
In tal modo siffatta norma statutaria recepisce la previsione recata dall'art. 42 tuel, di attribuzione dell'attività istituzionale di controllo politico amministrativo al consiglio comunale e quindi ai consiglieri, in qualità di componenti dell'organo, al fine di evitare sia che i contenuti dei compiti delegati possano confondersi con quella stessa attività di controllo, sia una sovrapposizione di funzioni con lo svolgimento di competenze proprie degli assessori.