Attribuzione - personale dirigenziale con delega ufficiale anagrafe - ed esclusione (sede contrattazione sindacale) - dipendenti provvisti delega ufficiali anagrafe e stato civile, incaricati responsabilità procedimento e coordinamento struttura - tratta

Territorio e autonomie locali
11 Dicembre 2009
Categoria 
15.04.10 Emolumenti accessori per prestazioni aggiuntive
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, corresponsione, suddetto personale dirigenziale, parte contributi previsti, favore comuni, per attività svolta in materia iscrizione anagrafica cittadini Unione Europea (art.2, comma 11, L. n. 244/2007), nonché esclusione, citati altri dipendenti, indennità per svolgimento funzioni ufficiale anagrafe - Legittimità attribuzione esclusivamente trattamento economico accessorio retribuzione posizione e risultato (collegato e graduato base risultati effettivamente conseguiti nell’espletamento attività dirigenziale e rapportato a impiego e complessità compiti connessi diverse posizioni organiche), stante carattere assorbente ed omnicomprensivo trattamento economico previsto per medesimi.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha formulato una richiesta di parere vertente sulla possibilità di erogare anche al personale con qualifica dirigenziale, in possesso della delega di ufficiale d'anagrafe, parte dei contributi previsti per gli operatori dei servizi demografici per l'attività svolta in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea ex D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. E' stato chiesto, altresì, se in sede di contrattazione sindacale possano essere esclusi dalla corresponsione dell'indennità per lo svolgimento di ufficiale d'anagrafe, quei dipendenti che, seppure con delega di ufficiali d'anagrafe e stato civile, percepiscono una indennità di responsabilità in quanto incaricati della responsabilità del procedimento e di coordinamento di struttura.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che il trattamento economico del personale di qualifica dirigenziale ha carattere omnicomprensivo e remunera, come precisato dal Consiglio di Stato con il parere n. 173 del 4.5.2005, tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione d'ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa. Secondo l'Alto Consesso, infatti, con la privatizzazione del rapporto di impiego, ai dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, restando demandata agli organi di governo la funzione di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Infatti, lo strumento contrattuale dei singoli rapporti di lavoro, come chiarito dall'Alto Consesso con il citato parere, ha coerentemente consentito non solo di rapportare la retribuzione all'impiego ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizione organiche, ma anche di corrispondere un trattamento economico accessorio, retribuzione di posizione e di risultato, collegato e graduato in base ai risultati effettivamente conseguiti nell'espletamento dell'attività dirigenziale.
Tali considerazioni si devono ritenere valevoli, ad avviso dello scrivente, anche per i titolari delle posizioni organizzative per i quali vige il medesimo principio di onnicomprensività.
Ciò posto, si fa presente che sulla specifica questione è stata interessata l'ARAN che con nota n. 6907 del 29 settembre u.s., ha confermato l'impossibilità di riconoscere al personale titolare di posizione organizzativa, dato il carattere assorbente ed omnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto dall'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, ulteriori compensi non espressamente ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale. Ne consegue quindi l'esclusione del citato personale nonché, per le stesse motivazioni, del personale di qualifica dirigenziale dal beneficio connesso al contributo previsto dall'art.2, comma 11 della legge n. 244/2007 in favore dei comuni per l'attività svolta in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea.
Come precisato dalla predetta Agenzia, al personale in questione possono essere riconosciuti esclusivamente i compensi per incarichi per i quali specifiche norme contrattuali hanno introdotto una deroga al suddetto principio, come ad esempio gli incarichi di progettazione di opere pubbliche ex art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi per i professionisti legali, quelli derivanti dalla lotta alla evasione fiscale ecc..
Per quanto attiene alla possibilità di escludere dalla corresponsione dell'indennità per lo svolgimento di Ufficiale d'Anagrafe ex art. 17, comma 2 lett. i) del CCNL 31.3.1999, il personale che incaricato di responsabilità del procedimento e di coordinamento di struttura percepisca la relativa indennità di responsabilità, lett. f), del medesimo articolo, si deve fare riferimento a quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata. Conseguentemente in assenza di una specifica previsione in tal senso, si ritiene che non sia possibile procedere all'attribuzione del compenso per le specifiche responsabilità legate alla qualifica di ufficiale d'anagrafe e di stato civile di cui alla lett. i), qualora le stesse siano assorbite dall'indennità per le specifiche responsabilità di cui alla lett. f), del richiamato CCNL del 31.3.1999.