Quorum strutturale delle adunanze del consiglio.

Territorio e autonomie locali
3 Dicembre 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda alla normativa regolamentare la disciplina per il funzionamento dei consigli con l’unico limite, per quanto riguarda il numero legale per la validità delle sedute, che sia assicurata “... in ogni caso” la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

Testo 

Si fa riferimento alla lettera con la quale è stato chiesto un parere in ordine alle previsioni statutarie e regolamentari, adottate dall'ente locale indicato in oggetto con delibere n. 6 e n. 7 del 17 gennaio 2008, in materia di quorum strutturale per le adunanze consiliari di prima e di seconda convocazione.
Al riguardo, si premette che l'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 demanda alla normativa regolamentare la disciplina per il funzionamento dei consigli con l'unico limite, per quanto riguarda il numero legale per la validità delle sedute, che sia assicurata '... in ogni caso' la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
Il legislatore statale, dunque, si è limitato a stabilire una soglia minima (inderogabile) di presenze nel consiglio comunale, rimettendo all'autonomia normativa dell'ente la determinazione del numero legale per la validità delle sedute, implicante quest'ultima anche la possibilità di stabilire, ove lo si ritenga, maggioranze qualificate per l'adozione di determinati atti deliberativi sui quali si reputi che debba convergere un più elevato numero di consensi.
Quest'ultima opzione è stata quella, da reputarsi conforme al dettato normativo, prescelta dal Comune di ..
L'ente, infatti, ha differenziato il regime inerente il quorum strutturale richiedendone, uno più elevato per alcuni argomenti individuati al comma 4 dell'art. 39, pur se la formulazione dell'ultimo periodo 'in caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione', non appare del tutto chiara.
Per quanto riguarda il rilievo circa l'omessa previsione nel regolamento delle maggioranze previste da talune disposizioni del T.U.O.E.L. per l'approvazione di determinati provvedimenti (statuto, nomina revisori dei conti ecc.), si fa presente che tale circostanza è da considerarsi ininfluente atteso che il dettato normativo statale trova comunque applicazione indipendentemente dal suo recepimento da parte dell'ente, trattandosi di norme inderogabili.
Quanto alla asserita ambiguità delle disposizioni regolamentari sul computo degli astenuti e dei non votanti di cui all'art. 38, commi 4 e 5, si è dell'avviso che i due momenti diversi del procedimento deliberativo, l'uno riferito alla fase in cui ha termine la discussione, l'altro a quella successiva della votazione, giustificano la diversa disciplina ivi
contenuta, mentre il comma 2 dell'art. 63, collocato sistematicamente nella previsione delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere, ben si armonizza con il citato comma 5.
Va da sé, comunque, che l'ente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà, in ogni momento, valutare la possibilità di riformare queste come altre disposizioni regolamentari, ove si manifestino incertezze interpretative o reiterate difficoltà di interpretazione.