Applicabilità - ente popolazione inferiore 5.000 abitanti - per suddetta utilizzazione, citata normativa - Corretto inquadramento in relazione a posto ricoperto, funzioni da svolgere e qualificazione professionale posseduta, ovvero lavoratore adibito a mansioni assunzione o quelle considerate equivalenti, ambito classificazione professionale prevista contratti collettivi (art. 52, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) - Corretta corresponsione retribuzione posizione, secondo quanto stabilito da normativa generale (ex art. 10, CCNL del 31.3.1999) e riproporzionata quanto previsto art. 11, CCNL 22.1.2004(stante prestazione seconda attività lavorativa tempo parziale) - Non attribuzione posizione organizzativa (in ipotesi inquadramento predetto dipendente in cat. D) a dipendenti cat. C, in base quanto disposto da art. 11, CCNL 31.3.1999.
Con una nota, un'Amministrazione ha fatto presente di voler avvalersi della disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, ricorrendo alle prestazioni lavorative di un dipendente di un'altra amministrazione locale cui affidare la responsabilità di una struttura, con un contratto di lavoro subordinato per n. 12 ore settimanali elevabili a 18, con inquadramento dello stesso nella categoria C, categoria inferiore a quella posseduta nell'ente di appartenenza (cat. D). Pertanto, poichè nella dotazione organica dell'Ente non è prevista la categoria D, e' stato chiesto se sia possibile procedere all'inquadramento nella cat. C previo assenso del dipendente, ovvero se l'inquadramento debba avvenire necessariamente nella categoria D. In tal caso, è stato domandato se sia possibile assegnare la responsabilità di altre strutture al restante personale di cat. C. Da ultimo è stato domandato se la determinazione della retribuzione di posizione del predetto dipendente, debba essere rapportata ai limiti previsti dal comma 5 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004.
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che la disposizione di cui al citato comma 557, che prevede la possibilità per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab. di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza, si configura come normativa speciale. Invero, la stessa introduce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, consentendo al lavoratore di svolgere una seconda attività lavorativa presso un altro ente oltre l'orario d'obbligo. Detta disposizione rappresenta, peraltro, come rilevato dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005 del 25.5.2005, una situazione non dissimile da quella che si verifica nel rapporto di lavoro a tempo parziale alla cui disciplina deve farsi riferimento per quanto compatibile.
Ciò posto, per quanto attiene al primo quesito si ritiene che non sia possibile inquadrare il dipendente in una categoria (C) inferiore rispetto a quella posseduta (D) nell'Amministrazione di provenienza, tenuto conto che ciascun dipendente ha diritto ad essere inquadrato in relazione al posto ricoperto, alle funzioni da svolgere nonchè alla qualificazione professionale posseduta. Giova rammentare, infatti, che l'art. 52, comma 1, del Dlgs 165/2001 nello stabilire che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, non consente il demansionamento del dipendente.
Per quanto attiene il secondo quesito formulato si rileva che, qualora il predetto dipendente venga inquadrato nella cat. D, non sarà possibile attribuire la posizione organizzativa a dipendenti di cat. C, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11 del CCNL 31.3.1999.
Relativamente, poi, all'ultima domanda si ritiene che la corresponsione della retribuzione di posizione, da attribuire al dipendente di cui trattasi, deve avvenire secondo quanto stabilito dalla normativa generale ex art. 10 del citato CCNL 31.3.1999, concernente la retribuzione di posizione e di risultato. Resta inteso che, poiché il suddetto dipendente presta la seconda attività lavorativa a tempo parziale, la retribuzione di posizione dovrà essere riproporzionata analogamente a quanto previsto dall'art. 11 del CCNL 22.1.2004 per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.