presidenza consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
30 Novembre 2009
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Il consiglio partecipa, ai sensi dell’art.42, co.3, d.lgs.n.267/2000, alla “verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori”. Una norma statutaria che consentisse al presidente del consiglio comunale di partecipare alle riunioni della giunta non sarebbe compatibile con l’esigenza di evitare una commistione tra “controllore” e “controllato

Testo 

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto l'avviso circa la possibilità di integrare lo statuto del comune di . con una previsione finalizzata a consentire la partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente del consiglio comunale alle riunioni della giunta .
Al riguardo occorre preliminarmente considerare che i vigenti principi ordinamentali in tema di riparto di competenze tra organi ne condizionano i relativi rapporti.
Il consiglio comunale / provinciale svolge, come è noto, attività di indirizzo e controllo politico – amministrativo mentre la giunta, organo esecutivo gestionale, ha competenza residuale su tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio ovvero all'organo di vertice dell'ente locale.
Ne deriva che i rispettivi ambiti decisionali sono da mantenere distinti e autonomi, con conseguenti limitazioni in merito alla possibilità che i componenti dell'uno presenzino alle riunioni dell'altro. Va, inoltre, considerato che il consiglio partecipa, tra l'altro, ai sensi dell'art.42, co.3, d.lgs.n.267/2000, alla 'verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori'. Ciò comporta l'esigenza di evitare una commistione tra 'controllore' e 'controllato' pur in un contesto collaborativo e trasparente, finalizzato alla migliore attuazione del pubblico interesse.
Secondo consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, in linea di massima, può configurarsi l'ammissibilità di interventi occasionali di soggetti estranei all'organo collegiale (consiglio ovvero giunta) qualora motivati dall'esigenza di fornire una più approfondita conoscenza degli argomenti in trattazione.
Diversamente, non sarebbero del tutto rispettati i surriferiti principi inerenti ai rapporti tra gli organi di governo dell'ente.
In ordine alla individuazione di norme statutarie che abbiano previsto la partecipazione di estranei alle sedute degli organi collegiali dell'ente, si segnala che può essere consultato l'apposito sito di questo Ministero http://autonomie.interno.it/.