Sostituzione sindaco in caso di contestuale assenza o impedimento del vicesindaco.

Territorio e autonomie locali
27 Novembre 2009
Categoria 
05.01.05 Vicesindaco e Vicepresidente della Provncia
Sintesi/Massima 

In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, non sono ammissibili ulteriori figure istituzionali che lo possano sostituire nelle competenze spettatigli quale organo monocratico ovvero quale capo della giunta.

Testo 

Con la nota cui si risponde è stato chiesto un parere in ordine alla delibera n. 50 del 6/7/2009, con la quale la giunta del comune di ... ha stabilito che, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, le funzioni vicarie sono svolte da un assessore comunale come ivi individuato.
Al riguardo si evidenzia anzitutto che la disciplina relativa agli organi di Governo degli enti locali è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, co.2, lett.p), della Costituzione e, pertanto, è da escludersi qualsiasi intervento normativo da parte dell'ente locale, tanto più attraverso lo strumento della delibera di giunta, utilizzato dall'ente.
Per il profilo considerato, la normativa statale di riferimento si riconduce agli artt. 46, co. 2, e 53, co.2, del D.Lgs.n.267/2000; il primo imputa esclusivamente al sindaco la competenza a nominare gli assessori '..tra cui un vicesindaco..', in aderenza al sistema di governo dell'ente locale delineato dalla legge n.81/ 93 che configura la giunta quale organo di collaborazione dell'organo di vertice il quale, nella scelta dei componenti fruisce della massima discrezionalità ( sent.Cass.Civ. sent. 6/3/2000, n.2490). Il secondo prevede che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l' assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Ne consegue che non sono ammissibili ulteriori figure istituzionali che lo possano sostituire nelle competenze spettatigli quale organo monocratico ovvero quale capo della giunta.