“Determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori che sono stati eletti nelle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009.

Territorio e autonomie locali
12 Novembre 2009
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

L’effetto di “sterilizzazione permanente” del sistema delle indennità ha trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell’art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l’eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, con il quale l’organo regionale, nell’effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell’arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal più volte citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.

Testo 

Prot.15900/TU/00/82 Roma,

AL COMUNE DI

Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.

Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: gettoni di presenza.

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in merito alla determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori che sono stati eletti nelle consultazioni del 6 e 7 giugno 2009.
Al riguardo, va rilevato che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 54, stabiliva 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica' la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
L'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma ha poi trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, con il quale l'organo regionale, nell'effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell'arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal più volte citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.

E' utile ricordare, peraltro, che gli incrementi disposti da codesto Ente in base all'allora vigente comma 11 del citato art. 82, possono considerarsi in linea con la normativa in materia a condizione che siano stati deliberati prima della summenzionata data del 30 settembre 2005 e purché la spesa complessiva risultante dagli incrementi medesimi non superasse la quota dello stanziamento di bilancio per le spese correnti fissata dal regolamento di attuazione della norma medesima, approvato con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119.