Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree comunali. Ai sensi della normativa contenuta nel Capo II del d.lgs n. 42/04 (artt.136 -142) la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree comunali rientra nelle competenze delle commissioni appositamente istituite ai sensi dell’art. 137. Nell’ambito di tale procedura il comune, può assumere l’iniziativa della proposta. La richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree comunali, formulata dal Sindaco del comune di …, avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 lett. b), recante l’attività programmatoria del consiglio in vari ambiti di competenza.
E' stato chiesto il parere della scrivente circa 'l'obbligatorietà o meno di una delibera consiliare in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico' di un'area del comune di ...
Nel caso di specie il sindaco, con nota del 1°ottobre 2008, ha indirizzato ai competenti Uffici della Regione e della Soprintendenza la richiesta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 commi c) e d) del d.lgs.vo n. 42/2004.
Ai fini della risposta occorre chiarire che, nell'ambito della complessa procedura delineata dal quadro normativo di riferimento, il ruolo dell'amministrazione comunale si rinviene nella fase dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 138).
Ai sensi della normativa contenuta nel Capo II del d.lgs n. 42/04 (artt.136 -142) la formulazione delle proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo, rientra nelle competenze delle commissioni appositamente istituite ai sensi del successivo art. 137. Nell'ambito di tale procedura il comune, può assumere l'iniziativa della proposta de qua quale ente pubblico territoriale interessato, ovvero essere consultato dalla commissione procedente al fine di acquisire informazioni utili per la valutazione della decisione se dare seguito all'atto di iniziativa, attraverso la formale proposta alla regione.
La giurisprudenza amministrativa (cfr, TAR Sardegna n. 127/2008) in ordine alla procedura de qua ha affermato che 'la norma statale a ragione dispone che il procedimento si apra con una proposta, volendo raggiungere il risultato di articolare su più autorità definite la responsabilità della decisione. In altri termini è stato lucidamente affermato che in tali casi l'interesse primario riceve due ponderazioni, l'una nell'atto di iniziativa, l'altra nell'atto di decisione. La proposta, che si configura come atto di volontà parzialmente vincolante, comporta un giudizio iniziale sull'interesse primario, in cui si accentua la valutazione tecnico – discrezionale, l'atto di decisione comporta una ponderazione politico – amministrativa'.
Prosegue lo stesso Tar nel senso che 'la commissione non svolge un'attività meramente istruttoria o preparatoria, ovvero secondo la migliore dottrina, un mero atto di iniziativa del procedimento d'ufficio, ma è chiamata ad effettuare scelte decisive e discrezionali . al fine di una corretta formazione della volontà collegiale'.
Nell'ambito della procedura sopra delineata si evidenzia che la fase di iniziativa esercitata dall'ente territoriale interessato è finalizzata ad un altro atto di natura preparatoria, la proposta che la commissione di cui all'art. 137 decide di formulare alla regione, atto che può dare l'avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 138).
Per inciso si evidenzia che, sotto un profilo giuridico, un atto di impulso proveniente da un soggetto diverso dall'amministrazione cui è attribuito il potere di provvedere si esplica in una richiesta, consistente in una manifestazione di volontà anche con contenuto valutativo, con cui si richiede al soggetto pubblico competente l'esplicazione di una certa attività ovvero l'emanazione di un determinato atto amministrativo. (cfr. in tal senso 'Manuale di diritto amministrativo', E. Casetta e Sandulli).
Sotto tale profilo, l'istanza avanzata dal Sindaco assume una peculiare connotazione, propedeutica rispetto alla successiva ed eventuale dichiarazione di pubblico interesse da parte della regione, ed influente, benché non di immediata incidenza, sulla pianificazione comunale in caso di positiva determinazione regionale.
In effetti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del codice dei beni culturali, 'costituisce parte integrante del piano paesaggistico.' e le aree oggetto della dichiarazione, ai sensi dell'art. 32 della l. r. Toscana n. 1/2005 recante le 'norme sul governo del territorio', sono comprese nello statuto del piano strutturale del comune, di cui al successivo art. 53.
In tal senso si pone quale atto preparatorio nell'ambito di un più articolato procedimento che coinvolge la competenza di diversi soggetti amministrativi e, ove approdi alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, si collega anche alla successiva pianificazione dell'amministrazione comunale.
Tutto ciò posto su un piano astrattamente giuridico, valutare se occorre una previa deliberazione comunale non è questione di semplice od univoca soluzione.
Infatti da un lato, occorre considerare che le competenze del consiglio sono tassativamente indicate nell'art. 42 e tra queste non compare espressamente la richiesta di dichiarazione di interesse pubblico di aree comunali. Inoltre, tale atto d'impulso non è di per sé parte integrante della pianificazione paesaggistica, come invece lo è il provvedimento regionale relativo a detta dichiarazione (art 140 succitato), né, come sopra esplicitato, è di per sé, in questa fase preparatoria, parte integrante della pianificazione territoriale del comune.
D'altro lato non può tuttavia sottacersi come l'iniziativa del sindaco, supportata da uno studio paesaggistico del territorio da parte di un esperto e da una definita planimetria, abbia una propria valenza programmatoria in quanto volta, in prospettiva, ad incidere sulla gestione degli strumenti urbanistici del territorio comunale.
In tal senso potrebbe ammettersi che siffatta richiesta, in quanto influente sulla successiva pianificazione territoriale del comune, avrebbe potuto costituire oggetto di valutazione da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. b), recante l'attività programmatoria del consiglio in vari ambiti di competenza.
Peraltro, la stretta interazione tra i due livelli di pianificazione, regionale e comunale, emerge anche dalla sentenza n. 182/2006 della Corte Costituzionale laddove, pronunciandosi proprio sulla legittimità della legge regionale Toscana succitata, ha affermato che ' la legge toscana sul governo del territorio tende al superamento della separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro, facendo rientrare la tutela del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio e rendendo pertanto partecipi anche i livelli territoriali inferiori di governo nella disciplina di tutela del paesaggio.'. A giudizio della Corte il principio di fondo di questo sistema, condivisibile nella misura in cui gli enti locali sono chiamati a contribuire alla pianificazione ed in cui gli strumenti di pianificazione territoriale dei livelli sub-regionali di governo perseguono obiettivi di tutela e di valorizzazione del paesaggio, deve però pur sempre coordinarsi con il rispetto del paesaggio e della relativa pianificazione quale valore primario e imprescindibile, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali.