ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA. EFFETTI DELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI AI SENSI DELL'ART. 445 DEL C.P.P. (PATTEGGIAMENTO)

Territorio e autonomie locali
5 Novembre 2009
Categoria 
12.01.05 Contestazione delle cause d'Ineleggibilità e d'incompatibilità
Sintesi/Massima 

PER LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO E' PREVISTO "EX LEGE" UN EFFETTO ESTINTIVO DELLA PENA. LA CAUSA DI INELEGGIBILITA' DERIVANTE DALLA SENTENZA IN QUESTIONE SEMBRA VENIR MENO AL DECORRERE DEL TERMINE QUINQUENNALE, QUALORA NON SIANO INTERVENUTE PRONUNCE OSTATIVE. E CHE NON SIANO STATI COMMESSI ULTERIORI DELITTI O CONTRAVVENZIONI DELLA STESSA SPECIE NEL TERMINE DI 5 ANNI DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI CONDANNA.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/58 Roma, 5 novembre 2009

OGGETTO: Comune di .........- Esame della condizione degli eletti ai sensi dell'art.41 del D.Lgs n.267/2000- effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.445 delc.p.p.

Con la nota sopradistinta codesta Prefettura ha informato quest'ufficio di aver comunicato al Sindaco del Comune di ....... che in capo ad un consigliere comunale era stato riscontrato, sulla base degli estratti dei casellari giudiziari, la sussistenza di una causa di incandidabilità ed ineleggibilità derivante da una sentenza del Tribunale di Napoli in data 22 ottobre 2001 ( divenuta irrevocabile il 14 marzo 2002) di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di concussione tentata e continuata in concorso.
Successivamente il consigliere comunale, a seguito di precisa richiesta del Sindaco, ha informato che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza n.9/3581 in data 15 luglio 2009, ha dichiarato 'non luogo a procedere' sulla sua istanza di riabilitazione delle conseguenze giuridiche di cui alla condanna riportata con la sopraccitata sentenza in quanto la stessa è stata emessa a seguito di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art.444 e ss. c.p.p.
Nella citata ordinanza si rileva , altresì, che la riabilitazione 'non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l'eliminazione di ogni effetto penale che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all'estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti' ( cfr Cass. Pen. , Sez IV ,sent. n.534 del 18 marzo 1999 ).
Al riguardo occorre evidenziare che la persona condannata non ha interesse ad ottenere la riabilitazione quando si è avvalso del procedimento ex art. 444 cod.proc. pen. ( patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue ( cfr Cass . penale , Sez.V, sent. n.584 del 3 marzo 2000) . In merito si osserva che ai fini della incandidabilità alla carica di consigliere, l'art. 58, secondo comma, equipara a condanna la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal primo comma. Il successivo quinto comma stabilisce che l'incandidabilità non opera se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.
In ordine alla problematica specificamente sollevata con il quesito in esame, si fa presente che con circolare n. 4 del 25 novembre 1998, questo Ministero ha ritenuto, facendo proprio l'orientamento della Corte di Cassazione, precisare che l'effetto estintivo del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. ( e riguardante il reato e ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto dalla riabilitazione (estinzione delle pene accessorie e di ogni effetto penale della condanna).
Siccome per la sentenza di patteggiamento è previsto 'ex lege' un effetto estintivo – connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute 'medio tempore' pronunce ostative.In tal senso si è pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell'incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, è sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. Il mero decorso del tempo determina quindi 'ipso jure' la cessazione dell'efficacia impeditiva dell'eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento.
Peraltro, l'effetto estintivo previsto 'ex lege' è subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che può essere accertata tramite l'acquisizione presso l'ufficio del casellario, a norma del primo comma dell'art. 688 c.p.p., del relativo certificato penale.