- Commissioni consiliari. Criterio proporzionale.

Territorio e autonomie locali
4 Novembre 2009
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che, se una lista (gruppo) è legittimamente rappresentata anche da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite.

Testo 

Le commissioni consiliari previste dall'articolo 38, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.
Esse, in base alla citata norma di legge, sono, come è noto, organi strumentali dei consigli ('il consiglio si avvale di commissioni') e, in quanto tali costituiscono componenti interne all'organo assembleare, prive di una competenza autonoma e distinta da quella ad esso attribuita. Anche il regolamento del Comune di ., all'art. 25, comma 1 stabilisce che 'le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti'. In tale contesto si desume che le commissioni consiliari operano sempre e comunque, nell'ambito della competenza dei consigli. Ciò giustifica il vincolo alla loro composizione esclusivamente con i membri del consiglio ('nel proprio seno') e all'osservanza del criterio proporzionale (di modo che non venga di fatto alterata la configurazione 'politica' dell'organo di derivazione).
Il legislatore non precisa come debba essere applicato il surriferito principio. E' da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell'organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantire il rispetto del criterio proporzionale.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale e dottrinario formatosi, il criterio proporzionale può dirsi rispettato solo ove sia assicurata la presenza in ogni commissione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che, se una lista (gruppo) è legittimamente rappresentata anche da un solo consigliere, questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite.
Ciò premesso, esaminando le specifiche disposizioni statutarie e regolamentari qui trasmesse, si osserva quanto segue.
L'art. 13, comma 3, dello statuto del Comune di . prevede la costituzione di commissioni consiliari permanenti, composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale con riferimento a tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. La stessa disposizione stabilisce che esso può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata.
Pertanto, non pare esservi dubbio che anche il gruppo di minoranza meno numeroso, proprio per la richiamata esigenza della partecipazione proporzionale, non possa non essere rappresentato in tutte le commissioni consiliari permanenti.