AMM.RE SOCIO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DI SOC. DI CAPITALI AGGIUDICATARIA DI APPALATO DI OPERE PUBBLICHE PER IL COMUNE IN CUI LE OPERAZIONI DI COLLAUDO NON SONO CONCLUSE - SUSSITONO LE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' -
Class. n. 15900/TU/00/63
Roma, 28 ottobre 2009
Oggetto: consigliere comunale ed assessore ai lavori pubblici. Incompatibilità
Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale è stato chiesto di conoscere il parere di questa Direzione Centrale in merito alla sussistenza di un'incompatibilità nei confronti di un consigliere comunale nonché assessore con delega ai lavori pubblici presso il comune di .......
Nella nota viene rappresentato che il menzionato assessore è socio, con poteri di rappresentanza, di una società di capitali aggiudicataria di un appalto di lavori per il ripristino di un ex cinema nonché, unitamente ad altre società, di un appalto per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata opere che, sebbene siano in corso le operazioni di collaudo, non possono ritenersi concluse.
Al riguardo, si osserva che la fattispecie in esame rientra nell'ambito previsionale dell'art. 63, comma 1 n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ove è disposto che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia...,;
In ordine all'incompatibilità in esame la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2 , T.U.O.E.L - la cui ratio risiede nell'esigenza di impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità - pone per la sua sussistenza, una duplice condizione: una di natura soggettiva e l'altra di natura oggettiva. La prima richiede che il soggetto rivesta la qualità di titolare, o di amministratore, ovvero di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento e si debba trovare in una situazione incompatibile con l'esercizio della carica elettiva; la seconda, di natura oggettiva, che ricorre in caso di partecipazione ( eventualmente insieme con altri soggetti, anche pubblici), allo svolgimento di un qualsiasi tipo di servizio nell'interesse del comune. La norma, pertanto, comprende tutte le ipotesi in cui la partecipazione in servizi imputabili al comune, e quindi di interesse generale, possa dar luogo, nell'esercizio della carica del ' partecipante', eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale ( cfr. sent. Cass. Civ. Sez. I, ord. n.. 550 del 16-01-2004).
Nel caso in esame sussistono tutte e due le condizioni evidenziate dalla giurisprudenza quella soggettiva determinata dal fatto che l'amministratore della società di capitali è stato poi eletto consigliere comunale; quella oggettiva, rappresentata dalla circostanza che la società dalla stesso amministrata è risultata aggiudicataria di appalti di lavori per conto dello stesso ente in cui è stato eletto consigliere comunale.
Peraltro, come già evidenziato, la circostanza che per le menzionate opere siano in corso le operazioni di collaudo, non comporta che le stesse possano ritenersi concluse.
La stessa Corte di Cassazione, con orientamento costante ( Cass. sez. I civ. nn. 7063/1992; 11959/2003), ha infatti affermato il principio secondo cui "è incontestabile che l'appalto di opere pubbliche deve ritenersi pendente finché non sia intervenuto il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione delle opere) approvato dall'ente pubblico'.