Possibilità o meno, accoglimento richiesta dipendente cat. C, modificazione proprio inquadramento in cat. B - Possibilità soltanto particolari ipotesi, svolgimento mansioni ascritte qualifiche inferiori quella appartenenza - Applicazione principio fissato da comma 1, art. 52, D. Lgs. n. 165/2001 (prestatore lavoro adibito a mansioni di assunzione o quelle considerate equivalenti).
Con una nota, una Prefettura ha trasmesso il quesito posto da un Comune concernente la problematica in oggetto indicata. In particolare è stato chiesto di conoscere se sia possibile accedere alla richiesta avanzata da un dipendente di cat. C che, per motivi personali, ha chiesto la modifica del proprio inquadramento nella cat. B come 'applicato', tenuto conto che il relativo posto risulta vacante in pianta organica e che l'Ente avrebbe un risparmio di spesa dovuto al minor trattamento economico da corrispondere.
Al riguardo si fa presente che dall'esame della normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nonché dalla normativa contenuta nei CCNL relativi al personale degli enti locali sembra evincersi che lo svolgimento di mansioni ascritte a qualifiche inferiori a quella di appartenenza è possibile solamente nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale. E', infatti, questa l'ipotesi prevista dal comma 4 dell'art. 21 del CCNL 6/7/1995, come modificato dall'art. 10, comma 2 del CCNL 14/9/2000, il quale dispone che l'amministrazione compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche può utilizzare il dipendente, che abbia superato i periodi di conservazione del posto e sia stato dichiarato idoneo al lavoro ma non alle mansioni del profilo di appartenenza, in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica, ovvero con il consenso del lavoratore anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore.
Al di fuori di tale ipotesi vige il principio fissato dal comma 1 dell'art. 52 del Dlgs 165/2001 il quale stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.
Ai sensi di tale disposizione si deve ritenere, quindi, che lo 'ius variandi' del datore di lavoro pubblico può essere esercitato nell'ambito delle mansioni equivalenti, cioè nell'ambito di mansioni che salvaguardino il bagaglio professionale acquisito dal lavoratore nella fase pregressa del rapporto di lavoro.
Ciò posto, relativamente al caso di specie, si è dell'avviso che l'eventuale modifica dell'inquadramento del dipendente dalla cat. C alla cat. B costituirebbe una novazione del rapporto di lavoro e quindi un vero e proprio accesso al suddetto posto, non in linea con la normativa assunzionale.
Ad ogni buon conto si soggiunge che, per venire incontro alla particolare situazione in cui versa il dipendente de quo, il comune in questione potrebbe procedere, nell'ambito della stessa categoria professionale, al mutamento di profilo del dipendente, qualora ciò corrisponda a reali esigenze organizzative dell'ente.