L’intervenuta abrogazione del comma 6 dell' art. 82 del T.U.O.E.L. determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell’ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L’ipotesi contraria avrebbe l’effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l’intento del legislatore.
Prot.15900/TU/00/82 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
Oggetto: Art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - compensi: divieto di cumulo.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stata trasmessa una richiesta di parere da parte del Segretario generale della Provincia di ......in merito alla possibilità di cumulo tra indennità di funzione e gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti locali diversi, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia.
Come noto, l'incumulabilità tra indennità e gettone di presenza non operava, nel caso prospettato, per l'espressa deroga prevista al comma 6 dell'art. 82 del T.U.O.E.L..
La citata disposizione derogatoria è stata abrogata dall'art. 2 comma 25, lett. b), dalla Finanziaria 2008, che, insieme ad altre norme contenute nella stessa legge, è finalizzata al contenimento dei c.d. 'costi della politica'.
In considerazione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali intervenute sulla materia, questa Direzione ha ritenuto necessario acquisire anche il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'interpretazione delle disposizioni sopra citate.
Detto Dicastero ha espresso l'avviso che l'intervenuta abrogazione del comma 6 del menzionato art. 82 determina come inevitabile conseguenza la non cumulabilità dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, nell'ipotesi in cui un amministratore locale ricopra due incarichi presso enti diversi, ritenendo la citata abrogazione come indicativa di una precisa volontà del legislatore volta ad escludere tale cumulo. L'ipotesi contraria avrebbe l'effetto di rendere la soppressione del comma 6 priva di efficacia concreta, vanificando l'intento del legislatore.