IMPOSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' AGLI IMPORTI DEL D.M. 119/2000 ANCHE NEL CASO CHE SIANO STATE PRECEDENTEMENTE DETERMINATE IN MISURA INFERIORE ALLA TABELLARE.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 20 ottobre 2009
OGGETTO: Richiesta parere in ordine alla indennità di funzione spettante al Sindaco ed assessori a seguito dell'entrata in vigore del d.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto ente ha chiesto chiarimenti in merito alle indennità da corrispondere ai propri amministratori alla luce delle modifiche normative intervenute in materia.
In particolare ha chiesto se , nel caso in cui le indennità siano state determinate in riduzione rispetto agli importi del D.M. n.119/2000, sia possibile, in base alla normativa vigente che pone divieto di incrementare tali emolumenti, aumentare gli stessi nell'ambito degli importi fissati dal citato Decreto ministeriale .
Al riguardo, va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.