Utilizzazione personale altro ente, mediante istituto comando, in assenza responsabile area.

Territorio e autonomie locali
19 Ottobre 2009
Categoria 
15.03 Cause di sospensione del rapporto
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, per ente non rispettoso patto stabilità interno, ricorrere suddetto istituto - anche tempo parziale - per fronteggiare necessità area urbanistica - Applicazione disciplina contenuta art. 14, C.C.N.L. 22.1.2004 (concernente personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione).

Testo 

Con una nota pervenuta via e-mail, il responsabile del servizio del personale di un comune, nel far presente che l'ente non avendo rispettato il patto di stabilità interno non può procedere all'assunzione di personale, ha chiesto di conoscere se sia possibile ricorrere all'istituto del comando, anche a tempo parziale, per far fronte alla necessità dell'area urbanistica per mancanza del responsabile.
Al riguardo, nel far presente che il comando di personale implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente_ricevente, si rappresenta che, per sopperire all'esigenza rappresentata dal comune in questione, può essere applicata la disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 concernente il personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione. Infatti, come si evince dalla dichiarazione congiunta n. 10 al citato CCNL, la predetta normativa è stata introdotta proprio per offrire agli enti una regolamentazione uniforme ed innovativa relativamente all'utilizzazione del personale cosiddetto a 'scavalco'. Detto articolo prende in considerazione la condizione dei lavoratori che, ferma restando l'unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative a favore di due datori di lavoro, analogamente a quanto avviene nelle convenzioni tra enti per lo svolgimento associato di funzioni e servizi.
Tale utilizzazione, pertanto, non si concretizza in una nuova assunzione in quanto la titolarità del rapporto di lavoro del dipendente rimane in capo all'amministrazione di appartenenza dello stesso, anche se questi presterà la propria attività lavorativa presso un altro ente locale per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo consenso dell'interessato e stipula di un'apposita convenzione.