APPLICABILITA' ART 63 COMMA 1, N. 4 TUOEL- INCOMPATIBILITA' PER LITE INSTAURATA TRA AMM.RE E IL COMUNE.

Territorio e autonomie locali
13 Ottobre 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

ESISTE INCOMPATIBILITA' NEL CASO L'AMM.RE ABBIA UNA LITE PENDENTE IN QUANTO PARTE DI UN PROCEDIMENTO CIVILE O AMM.VO CON IL COMUNE O CON LA PROVINCIA. VIENE MENO L'INCOMPATIBILITA' NEL CASO DI RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO SE ACCETTATA DALLE PARTI COSTITUITE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 13 OTTOBRE 2009

Oggetto: Sign.ra ....... consigliere comunale di minoranza del comune di ....... Richiesta parere sull'applicabilità dell' art. 63, co. 1, n. 4 d.lgs.n.267/2000.

Con la nota dell'1/07/2009, che ad ogni buon fine si allega in copia, il consigliere in oggetto indicato, ha rappresentato di essere parte in un contenzioso civile innanzi al Tribunale instaurato dal Comune di ...... a seguito dell'acquisto, da parte della medesima, di un terreno sul quale il comune aveva un contratto di affitto con il precedente proprietario, ed ha precisato di aver donato con regolare rogito notarile,- prima dell'insediamento del consiglio comunale a seguito delle elezioni del 6 e 7 giugno u.s.-, il terreno ad un familiare.
In proposito si rileva che l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
In tal caso, pertanto, affinché venga meno la causa di incompatibilità di cui all'art.63, comma 1, n.4) del T.U.O.E.L. è necessaria la rinuncia agli atti del giudizio nelle forme prescritte dall'art.306 c.p.c., il quale prevede che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
Il venir meno della causa ostativa all'esercizio del mandato si avrà, pertanto, solo al momento dell'accettazione, da parte del Comune di .....della rinuncia agli atti del giudizio.
Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dell'amministratore interessato con le modalità ritenute più opportune da codesta Prefettura.