PARERE SU ART. 82 - INDERNNITA' MINORE RISPETTO ALLA TABELLARE, SE E' POSSIBILE RIPRISTINO DELL'INDENNITA' CHE DETERMINATA DAL DM 119

Territorio e autonomie locali
13 Ottobre 2009
Categoria 
13.01.04 Conpensi: indennità di funzione
Sintesi/Massima 

ANCHE IN BASE AL PARERE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA DELLA CORTE DEI CONTI DEL 3 APRILE 2009 N. 7, I VALORI DELLE INDENNITA' DETREMINATE SONO ORA IMMODIFICABILI DA PARTE DGLI ENTI LOCALI.

Testo 

Class. n. 15900/ TU/00/82

Roma, 13 ottobre 2009

Oggetto: richiesta parere art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Si fa riferimento alla nota emarginata con la quale il segretario generale della provincia di ....., nel rappresentare che con delibera del luglio 2002 l'indennità di funzione del Presidente è stata ridotta ad euro 5.200,00, ha chiesto di conoscere se la nuova amministrazione eletta possa procedere alla revoca della delibera suddetta e ripristinare l'indennità che, calcolata sulla base dell'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del D.M. n. 119/2000, ammonterebbe ad euro 8.000,00.
Al riguardo, si osserva che il sistema delle indennità degli amministratori degli enti locali è stato inciso con l'entrata in vigore della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, all'articolo 1, comma 54, stabiliva 'per esigenze di coordinamento della finanza pubblica' la rideterminazione in riduzione nella misura del dieci per cento, rispetto all'ammontare risultante al 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori degli enti locali.
L'effetto di 'sterilizzazione permanente' del sistema delle indennità attribuito alla suddetta norma ha poi trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita`, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). Tali disposizioni prevedono, infatti, la sospensione fino al 2011 della possibilità di incremento delle indennità prevista nel comma 10 dell'art. 82 Tuoel, e la modifica del comma 11 del medesimo art. 82 con l'eliminazione della possibilità degli organi degli Enti locali di incrementare le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti di Provincia, agli Assessori comunali e provinciali ed ai Presidenti delle Assemblee.
La suddetta linea interpretativa è stata recentemente avvalorata dal parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei Conti in data 3 aprile 2009, n. 7, con il quale l'organo regionale, nell'effettuare una puntuale ricostruzione delle varie norme succedutesi nell'arco di tempo preso in esame, ha evidenziato che a seguito delle novità normative introdotte dal più volte citato art. 76 del D.L. n. 112/2008 le predette indennità sono ora immodificabili da parte degli organi degli enti locali.