Considerato che il primo ricorso presentato dal sindaco unitamente ai consiglieri risulta essere stato definito dal TAR con dichiarazione di inammissibilità, facendo venir meno la sussistenza della lite, per il ricorso tuttora pendente la questione va esaminata sotto il profilo dell’operatività dell’esimente di cui all’art. 63, 3° comma del citato Testo Unico.
Infatti, la Corte di Cassazione, con indirizzo giurisprudenziale costante, ha enunciato il principio secondo cui il suddetto 3° comma, in base al quale l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l’esercizio del mandato, va inteso come riferito non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere le proprie posizioni personali e private, ma interessi della comunità.
Pertanto, ove risulti che l’impugnazione davanti ad un Tribunale amministrativo degli atti deliberativi sia stata proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, deve escludersi, in applicazione alla citata norma, una situazione d’incompatibilità per lite pendente prevista dall’art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000.
Prot. n.15900/TU/63 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
OGGETTO: Comune di . Incompatibilità art. 63, comma1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesta Prefettura ha chiesto il parere di questo Ministero in merito ad una presunta ipotesi di incompatibilità per lite pendente in capo al sindaco ed alcuni consiglieri del comune di ......, che hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso due delibere commissariali aventi per oggetto una l'approvazione del conto consuntivo 2007 e l'altra la dichiarazione di dissesto finanziario operata dal commissario straordinario.
Come noto, l'art. 63, comma 1, n. 4 del T.U.E.L., prevede la causa di incompatibilità per lite pendente prevista per il sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, parti di un procedimento civile o amministrativo pendente nei confronti dell'ente di riferimento. In tali ipotesi, dunque, l'incompatibilità consegue al presupposto che sia stato iniziato un giudizio civile o amministrativo e che in esso il comune e l'eletto abbiano assunto la condizione di parti contrapposte.
In siffatte ipotesi, l'incompatibilità trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo; donde risponde ad una scelta del legislatore di sacrificio del diritto alla carica a fronte di detta eventualità.
Al riguardo, considerato che il primo ricorso presentato dal sindaco unitamente ai consiglieri risulta essere stato definito dal TAR con dichiarazione di inammissibilità, facendo venir meno la sussistenza della lite, per il ricorso tuttora pendente la questione va esaminata sotto il profilo dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 63, 3° comma del citato Testo Unico.
Infatti, la Corte di Cassazione, con indirizzo giurisprudenziale costante, ha enunciato il principio secondo cui il suddetto 3° comma, in base al quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato, va inteso come riferito non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere le proprie posizioni personali e private, ma interessi della comunità.
Pertanto, ove risulti che l'impugnazione davanti ad un Tribunale amministrativo degli atti deliberativi sia stata proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, deve escludersi, in applicazione alla citata norma, una situazione d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo n. 267/2000.