ART.60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - INELEGGIBILITA'

Territorio e autonomie locali
7 Ottobre 2009
Categoria 
12.01.06 Azione popolare
Sintesi/Massima 

INELEGGIBILITA' DEL SINDACO DI UN COMUNE XXXX ELETTO NELLE ULTIME CONSULTAZIONI ELETTORALI NON DIMESSO DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI UN COMUNE YYYY - La norma sembrerebbe stabilire, con il termine “rispettivamente” una correlazione tra la tipologia di cariche sancendo l’ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune e, analogamente, l’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi è consigliere comunale in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma - LA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 11894/2006 SI E' PRONUNCIATA A FAVORE DELL'IPOTESI DI INELEGGIBILITA' - RICHIESTO PARERE ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO PER EVITARE INTERPRETAZIONI DISOMOGENEE-

Testo 

Class. 15900/TU/00/60 Roma, 7 ottobre 2009

ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

Oggetto: Art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000. Quesito.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – ineleggibilità.

Si fa riferimento al quesito sopradistinto con il quale si chiede il parere di questo Ministero in merito ad una presunta ipotesi di ineleggibilità, sollevata da alcuni consiglieri comunali, del neo-sindaco del comune di XXXXX eletto nelle recenti consultazioni elettorali il quale non si è preventivamente dimesso dalla carica di consigliere fino ad allora rivestita nel comune di YYYYYYY.
L'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000 dispone l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.
La norma sembrerebbe stabilire, con il termine 'rispettivamente' una correlazione tra la tipologia di cariche sancendo l'ineleggibilità alla carica di sindaco per chi è sindaco in altro comune e, analogamente, l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per chi è consigliere comunale in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma.
Si rileva, tuttavia, che la Corte di Cassazione, I sezione, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, nell'effettuare un esame dell'evoluzione legislativa in tema di ineleggibilità, si è pronunciata a favore dell'ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune.
Ciò premesso, al fine di evitare interpretazioni disomogenee della norma in esame, questa Direzione Centrale ha richiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.
Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori notizie, fatta comunque salva la possibilità per il consiglio comunale di avviare la procedura di cui all'art. 69 del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

IL DIRETTORE CENTRALE