RIMBORSO SPESE VIAGGIO AMMINISTRATORI

Territorio e autonomie locali
18 Settembre 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Il comma 13 dell’art. 77 bis, della legge n. 133/2008 dispone che: “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina”.
Al riguardo si ritiene che, sebbene la norma faccia riferimento ai soli consiglieri comunali e provinciali, tale tipologia di rimborso spetti anche al Presidente del Consiglio atteso che lo stesso oltre a presiedere tale organo ne è anche componente.
In merito al necessario deposito della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute al fine di ottenere il rimborso forfetario, si rappresenta che, tenuto conto di alcune perplessità manifestate da diversi enti locali in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione normativa, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere al riguardo il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Testo 

Class.n. 15900/TU/00/84 Roma, 18 settembre 2009

ALLA PROVINCIA DI .........

Oggetto: Art. 84 del decreto legislativo n. 267/2000 – Quesiti.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali codesto Ente pone alcuni quesiti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni recate dall'art. 84 del T.U.O.E.L. in tema di rimborso delle spese di viaggio degli amministratori, alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla Finanziaria del 2008.
In particolare, viene richiesto di conoscere se l'art. 77 bis, comma 13, della legge 6 agosto 2008, n. 133, possa applicarsi anche al Presidente del consiglio provinciale e se per il rimborso forfettario previsto dal citato art. 84 sia necessario produrre la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
In merito al primo dei quesiti formulati si osserva che il menzionato comma 13 dell'art. 77 bis dispone che: 'al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina'.
Al riguardo si ritiene che, sebbene la norma faccia riferimento ai soli consiglieri comunali e provinciali, tale tipologia di rimborso spetti anche al Presidente del Consiglio atteso che lo stesso oltre a presiedere tale organo ne è anche componente.
In merito al secondo quesito, concernente il necessario deposito della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute al fine di ottenere il rimborso forfetario, si rappresenta che, tenuto conto di alcune perplessità manifestate da diversi enti locali in merito alla corretta interpretazione della menzionata disposizione normativa, questa Amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere al riguardo il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze.