AI COMPONENTI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI NON E' DOVUTO IL GETTONE DI PRESENZA PERCHE' NON PUO' ESSERE EQUIPARATA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI.
Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 2 settembre 2009
OGGETTO: Comune di .......
Quesito su : 13) Status degli amministratori locali – Posizione giuridica e trattamento economico: - gettoni di presenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale codesto ente chiede se sia possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo, tenuto conto che l'art. 13 del Regolamento del consiglio comunale prevede che la conferenza determina il calendario dei lavori del consiglio secondo il metodo della programmazione, ed è competente a risolvere i problemi di carattere procedurale relativi alla programmazione e allo svolgimento dei lavori del Consiglio.
Come è noto, lo status degli amministratori locali è disciplinato dal capo IV del decreto legislativo n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In particolare, l'art. 82, 2° comma, del testo unico dispone la corresponsione del gettone di presenza ai consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione alle sedute di consiglio e commissioni.
A parere di quest'ufficio, la Conferenza dei capigruppo, avendo competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari, non può essere equiparata a queste, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta direttamente finalizzate alla preparazione dell'attività del consiglio.
Per i motivi sopraesposti, si ritiene che ai componenti della Conferenza dei capigruppo non sia dovuto il gettone di presenza in quanto la stessa non può essere equiparata alle 'Commissioni' espressamente citate nell'articolo 82, comma 2, T.U.O.E.L..
IL