GLI IMPORTI PER LE INDENNITA' SONO QUELLI DECISI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 2005, RIDOTTI DEL 10% ANCHE PER I NUOVI AMMINISTRATORI, NONOSTANTE I PRECEDENTI AMM.RI PERCEPISSERO UNA INDENNITA' INFERIORE AL TABELLARE DEL D.M. 119/2000.
Class. n. 15900/TU/00/82 Roma, 17 agosto 2009
OGGETTO: Quesito. Indennità di funzione degli Amministratori del Comune di .....
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Prefettura ha trasmesso il quesito del comune di ... che ha chiesto, tenuto conto che i precedenti amministratori percepivano un'indennità inferiore al tabellare stabilito dal D.M. n.119/2000, se i nuovi amministratori possono percepire un'indennità di funzione così come stabilito dalla Tabella A del citato Decreto.
Al riguardo, va rilevato che l'art.61, comma 10, secondo periodo, e l'art.76, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n.133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 , hanno fatto venir meno la possibilità per gli Enti locali, prevista dalla precedente formulazione del comma 11 del citato art.82, di incrementare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, prevista dal D.M. n.119/2000, ed hanno sospeso fino al 2011 il potere del Governo di adeguare la suddetta misura alla variazione del costo della vita.
Quest'ufficio , pertanto, è dell'avviso che gli importi da considerare sono quelli legittimamente deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2005, ridotti del 10% così come previsto dall'art.1, comma 54, della legge n.266/2005.