Ai sensi dell'art. 78 del codice civile, l'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e tale affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (c.c. 434, n. 2).
Trattatosi di un’affinità di primo grado, nel caso di specie, sarà applicabile nei confronti dell'affine del sindaco la sopracitata causa di incompatibilità di cui all'art. 64 del T.U.O.E.L., non potendo, appunto, considerarsi cessato il vincolo di affinità a seguito del decesso del coniuge.
Prot. n.15900/TU/64 Roma,
ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI
)
OGGETTO: Comune di .............. Incompatibilità alla carica di assessore.
Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo
Elettorato passivo – incompatibilità.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito ad una presunta causa di incompatibilità circa l'eventuale nomina di un affine del sindaco, in quanto genero dello stesso, ad assessore della giunta municipale, pur a seguito dell'avvenuto decesso della consorte.
La questione va esaminata alla luce dell'articolo 64, comma 4, del TUEL, che pone una preclusione alla nomina del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, quali componenti della rispettiva giunta o quali rappresentanti del comune e della provincia.
Si osserva, in proposito, che la citata disposizione, in applicazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, mira ad evitare il rischio anche potenziale di commistione tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale che il sindaco ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi prossimi congiunti, al fine di assicurare soprattutto nei confronti di tutti gli amministrati la serenità della scelta amministrativa discrezionale (cfr. Corte di Cassazione, sez. I, sent. n. 1733 del 7.2.2001; Cons. di Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2001, n. 1038).
In via preliminare, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 78 del codice civile, l'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge e tale affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (c.c. 434, n. 2).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto che si tratta di un'affinità di primo grado, nel caso di specie, sarà applicabile nei confronti dell'affine del sindaco la sopracitata causa di incompatibilità di cui all'art. 64 del T.U.O.E.L., non potendo, appunto, considerarsi cessato il vincolo di affinità a seguito del decesso del coniuge.