Quesito composizione numerica giunta comunale. Art.47, d.lgs. n.267/2000.

Territorio e autonomie locali
27 Luglio 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Numero assessori. In mancanza di adeguamento statutario alla normativa recata dalla legge n. 265/1999 (art.11, co.7, successivamente riprodotto nell’art.47 del d.lgs.n.267/2000) si applica la disciplina transitoria dettata dal comma 5 dell’art.47 del d.lgs.n.267/2000.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla determinazione numerica degli assessori del comune di ., tenuto conto che il vigente statuto, risalente nell'ultimo adeguamento al 1994, prevede, all'art.19, che la giunta sia composta dal sindaco e da n.2 assessori.
Nel confermare il costante orientamento formulato dalla scrivente nei pareri forniti sulla tematica in oggetto, si fa presente che con la legge n.265/1999 ( art.11, co.7, successivamente riprodotto nell'art.47 del d.lgs.n.267/2000) è stata riformata la disciplina in tema di composizione delle giunte demandando, come in precedenza, allo statuto la determinazione del numero degli assessori, ma sulla base di un nuovo sistema di calcolo, ancorato all'entità numerica dei consiglieri, piuttosto che alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale.
La disciplina ' a regime' è stata completata da una norma transitoria, recata dal comma 5 dell'art.47 del citato decreto legislativo (da applicarsi esclusivamente nelle more dell'adeguamento degli statuti al nuovo sistema), la quale provvede a fissare il numero massimo degli assessori nominabili dal sindaco, sostituendosi automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti, conformate alle previgenti disposizioni normative.
Considerato che, nel caso di specie, il Comune di .. non ha, a tutt'oggi, provveduto ad adeguare il proprio statuto all'intervenuta riforma, deve desumersi la necessità, allo stato, di fare riferimento alla disciplina transitoria sopra delineata che consente, in relazione alla dimensione demografica dell'ente, la nomina di un numero massimo di 4 assessori.
Conclusivamente, ferma restando l'opportunità che l'ente adegui il proprio statuto al regime concernente la materia considerata, è da reputarsi corretta la nomina di n. 4 assessori effettuata dal sindaco.