Composizione della Giunta comunale.

Territorio e autonomie locali
16 Luglio 2009
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Il legislatore statale, nel demandare agli statuti la determinazione numerica degli assessori, entro i limiti inderogabili dallo stesso stabiliti, ha legittimato la possibilità di prevedere un numero “fisso” ovvero, in alternativa, un numero “massimo” di assessori.

Testo 

E' stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla determinazione numerica degli assessori del comune di xxxxx, tenuto conto che il vigente statuto fissa in 14 il numero degli stessi, in contrasto con il limite massimo, pari a 12 unità, consentito dall'attuale formulazione dell'art. 47, co. 1 del T.U.E.L. (riformata, come noto, dall'art. 2 co. 23 della legge finanziaria n. 244/2007).
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Sulla base di quanto dispone il comma 2 del citato articolo 47 'gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi'.
Ne deriva che il legislatore statale, nel demandare agli statuti la determinazione numerica degli assessori,entro i limiti inderogabili dallo stesso stabiliti, ha legittimato la possibilità di prevedere un numero 'fisso' ovvero, in alternativa, un numero 'massimo' di assessori.
Va da sé che nel primo caso, il sindaco è vincolato a nominare il numero di assessori fissato dallo statuto, mentre nel secondo caso dispone di spazi di discrezionalità nella determinazione del numero degli stessi avendo facoltà, entro il limite massimo stabilito dallo statuto, di nominarne il numero che reputa ottimale.
Considerato che nel caso di specie l'art. 29 dello statuto individua un numero fisso (pari a 14) di assessori, non compatibile con la misura massima (pari a 12) consentita dal legislatore, ne deriva la sua inapplicabilità.
Avvalora tale ricostruzione del sistema ordinamentale il disposto dell'art. 1, co. 3 del T.U.E.L. n. 267 cit., per il quale 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Pertanto, l'art. 29 dello statuto di xxxxx, allo stato, essendo incompatibile con le intervenute modifiche normative deve ritenersi caducato,e, nelle more di un adeguamento a dette modifiche, è da ritenersi applicabile quale limite massimo quello di cui al comma 1 del citato articolo 47 del d.lgs.267/2000.