Durata in carica della giunta provinciale. Ammissibilità della "prorogatio" degli assessori uscenti a seguito delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali.

Territorio e autonomie locali
16 Luglio 2009
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Il Presidente della provincia assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica fin dalla proclamazione e deve comunicare i nominativi degli assessori prescelti nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi del comma 2 dell’art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000 avendo già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell’espletamento dei compiti e nell’attuazione dei programmi con cui si è presentato alla competizione elettorale.
E', pertanto, ragionevole ritenere che allo stato attuale, possa essere ammessa una prorogatio della vecchia giunta, ben potendo l’organo di vertice dell’amministrazione nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.

Testo 

Il Segretario Generale di una amministrazione provinciale ha prospettato un quesito in merito alla tematica connessa alla durata in carica della Giunta Provinciale.
Si chiede, in sostanza, se possano rimanere in carica gli assessori nominati dal Presidente della provincia uscente fino al momento della nomina dei nuovi assessori da parte del Presidente proclamato eletto, a seguito delle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali.
A sostegno di tale ipotesi si richiama il D.P.R. n. 570/1960 che all'art. 8, ultimo comma, non espressamente abrogato, così dispone 'il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori'.
Come evidenziato con la nota del Segretario Generale provinciale, la problematica riferita alla durata in carica degli assessori provinciali era stata affrontata dall'amministrazione stessa in precedenti pareri nei quali era stata ritenuta inammissibile la operatività della giunta uscente, sia pure in regime di prorogatio.
Ciò nella considerazione che, conformemente al vigente ordinamento, il Presidente assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione, limitandosi a comunicare i nominativi degli assessori prescelti nella prima seduta successiva alla elezione, ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del T.U.E.L. n. 267/2000. Il riferimento al temine 'comunicazione' lascia desumere la sussistenza di un preventivo atto di nomina dell'assessore da parte del Presidente, non appena proclamato eletto.
Ed invero, nel sistema di elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, la cui giunta si configura quale organo di diretta collaborazione del vertice politico legato ad esso da un vincolo essenzialmente fiduciario, si presuppone che il candidato Sindaco/Presidente della Provincia abbia già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell'espletamento dei compiti e nell'attuazione dei programmi con cui si presenta nella competizione elettorale.
In coerenza con tale sistema normativo, è ragionevole ritenere, anche allo stato attuale, che debba escludersi una prorogatio della vecchia giunta ben potendo l'organo di vertice dell'amministrazione nominare la nuova immediatamente dopo la proclamazione.
Se ne deduce l'incompatibilità con l'illustrato nuovo sistema del citato art. 8, ultimo comma, del DPR n. 570/1960
Ad avvalorare tale lettura del quadro normativo è anche l'art, 53, comma 1, del citato T.U.E.L. 267/2000 ove si stabilisce che, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del Presidente della provincia, la giunta decade ma il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco o Presidente della Provincia.