INCOMPATIBILITA' PER LITE PENDENTE, EX ART 63 C.1, N.4 TUOEL - RINUNCIA AL RICORSO.

Territorio e autonomie locali
15 Luglio 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

LA RINUCNIA AL RICORSO ESPRESSA NELLE FORME PRESCRITTE DETERMINA IL VENIR MENO DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SENZA CHE OCCORRA LA FORMALE COMUNICAZIONE DEL DECRETO DEL GIUDICE ALLE PARTI COSTITUITE.

Testo 

Class. 15900/TU/00/63 Roma, 15 luglio 2009

Oggetto: Comune di .... Quesito su causa di incompatibilità per lite pendente ex art. 63, co. 1, n. 4 T.U.O.E.L. Rinuncia al ricorso.

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata, con la nota sopraevidenziata, dal segretario comunale di codesto comune , circa la sussistenza nei confronti del sig. ......., eletto consigliere comunale a seguito delle consultazioni elettorali del 6-7 giugno 2009, della causa di incompatibilità disciplinata dall'art. 63, co. 1, n 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In proposito si rileva che l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
Con la lettera sopra citata è stato rappresentato che il Sig. ..., nel corso del 2008, ha presentato due distinti ricorsi al T.A.R. delle Marche con cui ha chiesto l'annullamento di due ordinanze di demolizione di opere abusive oltre ad un terzo ricorso contro il diniego di sanatoria.
Successivamente il sig. ...... ha dichiarato di aver rinunciato ai tre ricorsi ed ha prodotto la documentazione relativa agli atti di rinuncia su cui è apposto il timbro di ricezione del T.A.R. delle Marche.
Codesto comune ha chiesto , pertanto, se la documentazione prodotta dal Consigliere comunale sia da ritenersi idonea a far venir meno la causa di incompatibilità per lite pendente o se, invece, sia necessario il provvedimento del giudice con cui si dà atto della rinuncia al ricorso.
Preliminarmente si osserva che, come espressamente previsto dall'art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorrente può rinunziare al ricorso, purché la dichiarazione di rinuncia sia presentata nelle prescritte forme; la rinuncia deve essere firmata dal ricorrente o dal difensore (se munito di apposito mandato) e notificata alla 'controparte', ossia all'Amministrazione e agli eventuali controinteressati, e successivamente depositata in segreteria.
La rinuncia al ricorso, una volta espressa e portata a conoscenza delle controparti nelle forme di rito, depositata nella segreteria del giudice, non può essere revocata (Cons. Stato, Sez. VI, 23.09.2002, n. 4805).
Nel processo amministrativo la rinunzia al ricorso non necessita dell'accettazione della controparte (Cons. Stato, Sez. V, 27.01.2006, n. 250), ma non può essere sottoposta a condizioni (Cons. Stato, Sez. VI, 19.12.1986, n. 914).
Si ricorda inoltre che nel previgente sistema la Corte Costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 45, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 1, n. 6, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, che come noto prevedeva l'ineleggibilità dei consiglieri comunali per litispendenza con il comune, limitatamente alla parte in cui considerava ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il comune, avessero rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.
Da quanto sopra emerge che la rinuncia al ricorso, qualora valida ed espressa nelle forme prescritte dalla normativa sopramenzionata, determina il venir meno della causa di incompatibilità, senza che occorra attendere la formale comunicazione del decreto del giudice alle parti costituite.