Assunzione - per ente ridotte dimensioni demografiche e numero dipendenti inferiore a 10 - mediante progressione verticale e reclutamento dall’esterno.

Territorio e autonomie locali
15 Luglio 2009
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, procedere - in deroga vigente normativa assunzionale (stante pensionamento dipendente, cat. D, responsabile Servizio finanziario) – copertura citato posto mediante progressione verticale (dipendente cat. C presente medesimo servizio) e copertura posto (resosi disponibile cat. C) attraverso assunzione dall’esterno - Applicazione disciplina assunzionale contenuta comma 562, art. 1, L. n. 296/2006, integrata da art. 3, comma 121, L. n. 244/2007.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, di ridotte dimensioni demografiche e con un numero di dipendenti inferiore a 10, ha chiesto di conoscere se in occasione del pensionamento del dipendente di cat. D, responsabile del Servizio finanziario, possa procedere alla copertura del posto mediante progressione verticale del dipendente di cat. C presente nello stesso servizio, e in caso di superamento della prova, procedere all'assunzione dall'esterno per la copertura del posto di cat. C, nel frattempo resosi disponibile.
Al riguardo, si rammenta che il Consiglio di Stato, con il parere reso nell'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 9 novembre 2005, n. 3556/2005, ha ritenuto la progressione verticale del personale rientrante nel blocco delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 95 della legge n. 311/2004, in quanto nella stessa si verifica, al pari dell'assunzione, una novazione del rapporto di lavoro, trattandosi di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione.
Ciò premesso, si fa presente che la disciplina assunzionale applicabile agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e, quindi, non soggetti al patto di stabilità interno, è tuttora quella contenuta nel comma 562, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, che prevede la possibilità di assumere personale nell'ambito delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente, compreso l'eventuale personale da stabilizzare, e comunque nel rispetto del limite della spesa di personale riferito all'anno 2004.
L'integrazione al suddetto comma ad opera dell'art. 3, comma 121 della legge n. 244/2007, attualmente vigente solo per gli enti con un numero di dipendenti inferiore a 10 ex art. 76, comma 2 della legge n. 133/2008, consente di derogare ai vincoli fissati dal richiamato comma 562, purchè le deroghe siano analiticamente motivate dagli organi dell'ente e accertate dai revisori contabili, come prescritto dall'art. 19, comma 8 della legge n. 448/2001 e che sia attestata la presenza delle specifiche condizioni indicate alle lettere a) e b), dal medesimo comma 121, ovvero che il volume della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15% e che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si evidenzia quindi la necessità che l'Amministrazione verifichi se effettivamente sussistano le condizioni per poter applicare le deroghe previste dal citato comma 121, tenuto conto che la progressione verticale del dipendente in questione e l'eventuale successiva copertura del posto con assunzione dall'esterno, equivale, come sopra chiarito, a due nuove assunzioni, per le quali, peraltro, è necessaria la previsione nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.