OGGETTO: Comune di Pompei (NA). Addebito retta per l’inserimento in regime residenziale. – Quesito.

Territorio e autonomie locali
2 Luglio 2009
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

l’ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio
e dei figli minori, ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.

Testo 

E' stato chiesto un parere in ordine a quale comune competa l'addebito della retta relativa all'inserimento presso la comunità di ., in regime residenziale, di una persona e della propria figlia nata nella medesima comunità.
In particolare è stato fatto presente che la persona in questione, senza fissa dimora, è stata inserita presso la Comunità di .in data .. In data . è stata regolarizzata la pratica di immigrazione dal Comune di . al Comune di . ed in data . è nata la bambina, riconosciuta sia dalla madre e sia dal padre, il quale ultimo, a sua volta è ospitato presso una comunità di ..
Richiedendosi, in seguito, una diversa tipologia di accoglienza, in data ., la Signora e la propria bambina sono state trasferite presso la Comunità per gestanti, madri e bambini di ..
Il Comune di . ritiene che la competenza al pagamento delle rette ricada sul Comune di . sin dal ... 2008, data di collocamento della minore presso la comunità di ..
Al riguardo, si osserva, sulla base dell'orientamento interpretativo reso da questo Ufficio in casi simili, che la norma di riferimento (art. 6, comma 4, della legge n. 328 dell'8.11.2000) prevede che 'per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica'.
Tale disposizione ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all'esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un'assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.
Si è cercato di fissare un criterio di imputazione delle spese semplice ed univoco, in modo da evitare accertamenti, spesso complessi, in ordine al maturare del biennio prescritto dall'art. 72 della legge n. 6972/1890 (c.d. Legge Crispi) - abrogato dall'art. 30, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328 - e, quindi, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e i motivi di tali trasferimenti, nonché si è voluto sgravare il Comune ove ha sede la struttura assistenziale in cui viene ricoverato l'utente, dall'onere di accollo economico.
In tal senso il legislatore ha voluto radicare la competenza sempre nel comune nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
La disposizione in esame tende anche a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistititi vengano ospitati in strutture site in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
Sotto quest'ultimo profilo, si può rilevare come la valenza precettiva dell' art. 6 della citata legge n. 328/2000 abbia ricevuto un rafforzamento ed una più ampia legittimazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3/2001 al Titolo V della Parte II della Costituzione; l'art. 117, comma 2, lett. m) del testo novellato, infatti, affida alla legislazione esclusiva dello Stato la 'determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali', al cui ambito appare riconducibile la disciplina volta a garantire, comunque, la fruizione delle forme assistenziali a favore dei minori nei casi in cui la loro erogazione possa astrattamente coinvolgere più soggetti istituzionali.
Per quanto premesso, si ritiene che anche nel caso di specie l'ente competente a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di persone in stato di disagio e dei figli minori, ed ospitati in struttura residenziale o affidati a famiglie, è quello nel quale gli interessati o, nel caso di minori, i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando i successivi cambiamenti di residenza dei genitori.
Ricordando, inoltre, che l'articolo 45 del codice civile prevede che se i genitori non hanno la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive, si soggiunge, con l'occasione, così come evidenziato anche dal T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, con decisione 23/10/2006, n. 3744, che l'art. 74 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 prevede che .non vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica ..
Pertanto, ad avviso di questo Ministero, alla luce anche della sentenza sopraindicata - essendo stata modificata la residenza solo a motivo del ricovero - a nulla dovrebbe rilevare la circostanza che al momento della nascita della bambina la madre fosse residente nel Comune di ., dovendosi fare riferimento, anche per la figlia (che segue il domicilio della madre) all'originaria residenza della madre presso il Comune di ., sul quale dovrebbero quindi ricadere gli oneri assistenziali.