Funzionamento del consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
30 Giugno 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

L’abrogata normativa relativa all’ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915) normativa relativa all’ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915) consentivano a ciascun consigliere di esercitare il diritto di far constare nel verbale del proprio voto e dei motivi del medesimo, anche al fine di separare la propria responsabilità da quella del collegio (“dichiarazioni di voto”). Allo stato attuale la materia è oggetto di disciplina regolamentare la quale può prevedere espressamente tale facoltà.

Testo 

E' stata sottoposta alla scrivente una problematica applicativa della norma del locale Regolamento del Consiglio Comunale in tema di 'dichiarazioni di voto'.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Come noto, le 'dichiarazioni di voto' erano previste dall'abrogata normativa relativa all'ordinamento degli enti locali (art. 302 T.U. n. 148/1915) e consentivano a ciascun consigliere di esercitare il diritto di far constare nel verbale del proprio voto e dei motivi del medesimo, anche al fine di separare la propria responsabilità da quella del collegio.
Allo stato attuale la materia è oggetto di disciplina regolamentare.
Nel caso di specie il regolamento sul funzionamento del consiglio, all'art. 102 prevede espressamente che i consiglieri (che non rivestano la qualità di 'capogruppo o suo delegato') possono 'prendere la parola per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza'.
Dalla lettura complessiva del cennato articolo 102 si evince, pertanto, l'attribuzione di una posizione differenziata fra il 'capogruppo o suo delegato' e gli 'altri consiglieri'.
Mentre il primo (ai sensi del comma 2 del citato art. 102) ha facoltà di prendere la parola, per dichiarazione di voto, senza particolari limitazioni, agli 'altri' consiglieri è consentito di prendere la parola per motivare il proprio voto soltanto a condizione che intendano dissociarsi, contingentemente, dal gruppo di appartenenza, il che implica l'espressione del voto in senso difforme da quest'ultimo (comma 3 del citato art. 102).