Progressione verticale - Applicabilità, a procedure selezione interna del personale, normativa regolante validità graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per accesso dall’esterno - Esistenza o meno, previsione per erogazione bon

Territorio e autonomie locali
26 Giugno 2009
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, utilizzazione medesima graduatoria (con validità tre anni prevista in bando selezione) per copertura ulteriori posti (medesima cat. D1) resisi vacanti o disponibili in futuro (per collocamenti a riposo, trasferimenti, ecc.) - Applicazione specifica normativa in materia progressione personale da art. 4, CCNL 31.3.1999 (concordemente quanto sostenuto da ARAN con risposta n. 399-4E4) - Unica disposizione (in merito collocamento a riposo personale prossimo a compimento limiti età) art. 72, D.L. n. 112/2008 (convertito L. n. 133/2008).

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, avendo previsto nel bando di concorso per la progressione verticale del personale la validità triennale delle relative graduatorie, ha chiesto di conoscere se possa scorrere la graduatoria medesima per la copertura di altri 6 posti della medesima cat. D1 nel frattempo resisi vacanti, ovvero utilizzare la stessa graduatoria nel caso in cui in futuro si rendessero disponibili ulteriori posti per collocamenti a riposo, trasferimenti, ecc.. L'Ente ha chiesto, altresì, di conoscere se vi sia qualche previsione che consenta l'erogazione di un bonus economico per favorire il collocamento a riposo del personale in possesso del requisito dei 35 anni di servizio.
Relativamente alla validità delle graduatorie, si deve rilevare, concordemente a quanto sostenuto dall'ARAN con risposta n. 399-4E4, l'impossibilità di applicare, alle procedure di selezione interna del personale, la normativa che regola la validità delle graduatorie riferite a procedure concorsuali pubbliche indette per l'accesso dall'esterno. La durata di una graduatoria di selezione interna deve pertanto ritenersi riferita alla singola procedura di selezione e l'utilizzazione della stessa può avvenire solo per la copertura dei posti destinati alla progressione medesima, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale.
Ciò alla luce della specifica normativa dettata in materia di progressione del personale dall'art. 4 del CCNL 31.3.1999, il quale prevede che gli enti nell'andare a disciplinare la progressione verticale del personale, assicurano il rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui quello che le procedure selettive indette per l'accertamento delle professionalità richieste garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno. Secondo quanto ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2002, detta misura non può essere inferiore al 50 per cento dei posti previsti in ciascuna categoria.
Nel documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ogni amministrazione dovrà, pertanto, prevedere quali posti intenda coprire per progressione interna e quali con accesso dall'esterno e, nell'ambito del triennio di riferimento, procedere ad una compensazione dei posti al fine di garantire la percentuale del 50 per cento fissato per l'accesso dall'esterno.
Man mano, quindi, che si libereranno i posti per cessazione dal servizio, trasferimenti o altre cause, dovrà procedersi alla loro copertura per la metà mediante procedure interne e per la restante metà mediante l'indizione di procedure di reclutamento esterne, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa per il personale stabiliti dalle normative finanziarie.
Conseguentemente, l'utilizzo di una graduatoria relativa ad una procedura di selezione interna del personale potrà avvenire solo assicurando l'osservanza dei termini sopraesposti.
Per quanto attiene all'ulteriore domanda, si fa presente che non risulta a questo Ministero l'esistenza di alcuna previsione che consenta di riconoscere al dipendente di una amministrazione pubblica un bonus economico per incentivarne la fuoriuscita anticipata.
L'unica disposizione dettata in merito di collocamento a riposo del personale prossimo al compimento dei limiti di età, è quella contenuta nell'art. 72 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, che prevede che al personale che eserciti la facoltà di chiedere l'esonero dal servizio, nel corso del quinquennio antecedente alla data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni, competa, durante il predetto periodo, un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.