Quesito sulla sussistenza della causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 63,comma 1, n.6 TUOEL, per un candidato sindaco che ha un debito di natura tributaria riferibile ad alcune società a responsabilità illimitata di cui lo stesso è socio.

Territorio e autonomie locali
23 Giugno 2009
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Si osserva che dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 di riforma del diritto delle società -che ha sostanzialmente ridisegnato i modelli della società per azioni ed a responsabilità limitata- permane la differenza fondamentale fra responsabilità dei soci nella società di persone e l'esclusione della stessa nella società di capitali.Mentre nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art.2462 c.c), invece nella società in nome colletivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Si ritiene che non sia sussistente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma1, n.6 del TUOEL, per il debito societario di natura tributaria riferibile a società a responsabilità limitata.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 23. 06. 2009

OGGETTO: Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6, T.U.O.E.L.

Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione ed all'espletamento del mandato elettivo - Elettorato passivo – incompatibilità.

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo n. 267/2000, nel caso in cui il debito di natura tributaria sia riferibile ad alcune società, tutte a responsabilità limitata, di cui è socio un candidato sindaco.
Con la citata nota viene succintamente segnalato che il candidato sindaco è amministratore o presidente di tutte le società a r. l. cui si fa riferimento, compresa una costituita unitamente alla propria madre e formata da due soli soci – ma nella nota non viene fornita nessun'altra indicazione relativa alle attività svolte dalle stesse società, né ad eventuali rapporti con il Comune o eventuali finanziamenti.
Viene altresì segnalato che nel caso di specie il debito tributario si riferisce all'I.C.I. relativa ad immobili intestati alle varie società a r. l., ma senza che venga anche precisato a quali anni si riferisca il debito, né se ai fini del recupero delle somme dovute si sia proceduto alla notificazione del ruolo.
Preliminarmente, si rappresenta che ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 6 del decreto legislativo n. 267/2000, non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
L'art. 46 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46/1999, disciplina la delega di pagamento ad altro concessionario delle somme iscritte al ruolo, con la possibilità che la delega riguardi anche la notifica della cartella.
Ciò posto, si osserva che, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 di riforma del diritto delle società - che ha sostanzialmente ridisegnato i modelli della società per azioni ed a responsabilità limitata - permane la differenza fondamentale fra responsabilità dei soci nella società di persone e l'esclusione della stessa nella società di capitali.
Mentre nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c. c.), invece nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
La giurisprudenza ha affermato che 'la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti'. È per effetto di tale solidarietà che il socio della società in nome collettivo, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società dell'imposta dovuta, - ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta, come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo - resta sottoposto all'esazione del debito stesso (Cass. Civ., Sez.V, sent. n. 6260 del 4.05.2001; Sez.V, sent. n. 7000 del 8.05.2003; Sez.V, sent. n.10584 del 9.05.2007).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che nella fattispecie sottoposta ad esame, pur nei limiti precisati in premessa, non sia sussistente la causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 6 del TUOEL, per il debito societario di natura tributaria riferibile a società a responsabilità limitata.