La rinuncia al ricorso, qualora valida e espressa nelle forme prescritte, determina il venir meno della causa di incompatibilità, senza che occorra un atto di accettazione da parte dell'Amministrazione comunale e salva la possibilità di opposizione ai sensi dell'art. 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come novellato dall'art. 9 della legge 21.07.2000, n. 205.
Class. 15900/TU/00/63 Roma, 23 . 06. 2009
Oggetto: Quesito su causa di incompatibilità per lite pendente ex art. 63, co. 1, n. 4 T.U.O.E.L. Rinuncia al ricorso.
Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da un ente comunale, circa la sussistenza nei confronti di un candidato sindaco nelle consultazioni elettorali del 6-7 giugno 2009, della causa di incompatibilità disciplinata dall'art. 63, co. 1, n 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In proposito si rileva che l'articolo 63, comma 1, n. 4, del decreto legislativo 267/2000 dispone che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente con il comune o la provincia.
Con la lettera sopra citata viene rappresentato che, con ricorso al TAR Lombardia presentato nel 2005, l'interessato ha impugnato provvedimenti dell'ente in questione in materia urbanistica e che con ordinanza n. 873/2005 del TAR Brescia è stata accolta l'istanza cautelare di sospensione avanzata con il medesimo ricorso.
Viene ancora riferito che, con atto notificato al TAR di Brescia ed al comune stesso, lìinteressato ha rinunciato al ricorso di cui sopra, prima ancora dello svolgimento delle ultime consultazioni elettorali, in cui lo stesso è stato poi eletto sindaco.
La nota in riferimento chiede dunque se la rinuncia al ricorso abbia fatto venir meno la causa d'incompatibilità; chiede inoltre se detta rinuncia sia valida o se l'Amministrazione Comunale debba a sua volta rinunziare alla propria costituzione in giudizio.
Preliminarmente si osserva che, come espressamente previsto dall'art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, può rinunziare al ricorso il ricorrente, purché la dichiarazione di rinuncia sia presentata nelle prescritte forme; la rinuncia deve essere firmata dal ricorrente o dal difensore (se munito di apposito mandato) e notificata alla 'controparte', ossia all'Amministrazione e agli eventuali controinteressati, e successivamente depositata in segreteria.
La rinuncia al ricorso, una volta espressa e portata a conoscenza delle controparti nelle forme di rito, depositata nella segreteria del giudice, non può essere revocata (Cons. Stato, Sez. VI, 23.09.2002, n. 4805).
Nel processo amministrativo la rinunzia al ricorso non necessita dell'accettazione della controparte (Cons. Stato, Sez. V, 27.01.2006, n. 250), ma non può essere sottoposta a condizioni (Cons. Stato, Sez. VI, 19.12.1986, n. 914).
L'effetto principale della rinuncia è quello di provocare l'improcedibilità, e quindi l'estinzione, del giudizio, con le conseguenze che ne derivano.
Si ricorda inoltre che nel previgente sistema la Corte Costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 45, aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 1, n. 6, del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, che come noto prevedeva l'ineleggibilità dei consiglieri comunali per litispendenza con il comune, limitatamente alla parte in cui considerava ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il comune, avessero rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione.
Da quanto sopra emerge che la rinuncia al ricorso, qualora valida e espressa nelle forme prescritte, determina il venir meno della causa di incompatibilità, senza che occorra un atto di accettazione da parte dell'Amministrazione comunale e salva la possibilità di opposizione ai sensi dell'art. 26 della L. 6.12.1971, n. 1034, come novellato dall'art. 9 della L. 21.07.2000, n. 205.