Non sussiste incompatibilità in quanto il Presidente della Società interessata non avrebbe poteri individuali e che il potere decisionale sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta all'amministratore delegato. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale con il termine "amministratore" il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società di capitali, muniti o meno di poteri di rappresentanza.
Class. n. 15900/TU/00/63 Roma, 15/06/2009
OGGETTO: Quesito relativo all'incompatibilità di cui all'art.63, comma1, n.2, T.U.O.E.L.
E' stato comunicato che a seguito del parere fornito da quest'ufficio in data 18/12/2008 , concernente la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall'art.63, comma1, n.2 del T.U.O.E.L.,-relativo al caso del consigliere comunale che è anche presidente del Consiglio di amministrazione di una società mista che gestisce l'appalto del servizio di igiene ambientale per il Comune ( AKROS s.p.a)- , il Consiglio Comunale non ha ritenuto di adottare alcuna determinazione .
Al riguardo, si ribadisce quanto già espresso con il parere del 18/12/2008, e si condivide quanto evidenziato da codesta Prefettura nel senso che a nulla rileva quanto eccepito dal Comune per il quale il Presidente della Società sopramenzionata non avrebbe poteri individuali e che il potere decisionale sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spetta all'amministratore delegato.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, con il termine 'amministratore' il legislatore ha inteso alludere a tutti i componenti del consiglio di amministrazione della società di capitali, muniti o meno di poteri di rappresentanza ( cfr, in tal senso, Cass. , Sez. I Civ., 25.06.1987, n.5594)