Nel caso prospettato la candidatura a consigliere presso il comune dove attualmente l'interessato ricopre la carica di sindaco è legittima, non configurandosi la fattispecie di cui all'art. 60, comma 1, n.12).
Class. n. 15900/TU/00/51- 56-60 Roma, 3/06/2009
OGGETTO: Elezioni amministrative del 6/7 giugno 2009. Richiesta pareri in merito all'interpretazione degli artt.51, comma 2, 56, comma 1, e 60 , comma 1, n.12) del D.Lgs n.267/2000.
Si fa riferimento alla nota con la quale un ente ha rappresentato che nel proprio comune , avente popolazione inferiore a 15.000 abitanti , si è candidato a Sindaco, per le prossime elezioni, un soggetto che ricopre già la carica di Sindaco in altro Comune e che si trova al suo secondo mandato pieno e consecutivo presso il detto Ente, dove ha presentato anche la sua candidatura alla carica di Consigliere comunale.
Al riguardo, premesso che correttamente la commissione elettorale circondariale ha ammesso la candidatura della persona in questione a Sindaco perché tale fattispecie non rientra tra le cause di incandidabilità di cui all'art.58 del T.U.O.E.L., occorre rilevare che l'ipotesi prospettata concretizza la violazione dell'art.60 comma 1, n.12) in quanto l'interessato, pur potendosi candidare in altro Comune a Sindaco, non ha rassegnato le proprie dimissioni entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Tenuto conto che non sono state presentate le dimissioni, il consiglio comunale dovrà, ai sensi dell'art.41 del T.U.O.E.L. , nella prima seduta esaminare le condizioni degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.69 del T.U.O.E.L..
A ciò si aggiunge che la decadenza dalla carica di Sindaco , ove la relativa causa di ineleggibilità non sia stata rilevata in sede di convalida degli eletti , può essere promossa , davanti al tribunale civile, anche successivamente, ai sensi dell'art.70 del T.U.O.E.L. , da qualsiasi cittadino elettore del comune, da chiunque altro vi abbia interesse o dal Prefetto.
In proposito va evidenziato che se in astratto è legittima la candidatura alla carica di Sindaco in un Comune e di consigliere presso altro Comune, né sussistono , nel caso il candidato alle due cariche venga eletto, cause di incompatibilità tra le predette cariche, tale contemporaneità di candidature non è, però, legittima nel caso prospettato da codesto Ente in quanto l'interessato già ricopre la carica di Sindaco e non ha rassegnato le dimissioni.
Nel caso prospettato la candidatura a consigliere presso il Comune dove attualmente l'interessato ricopre la carica di sindaco è legittima, non configurandosi la fattispecie di cui all'art.60, comma1, n.12).
IL DIRETTORE CENTRALE
(Di Caprio)
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