Quesito in merito alla possibilità che si verifichi l'ipotesi dissolutoria di cui all'art. 141, comma 1,lettera b) n.3 TUOEL nel caso di dimissioni di undici consiglieri su venti assegnati e se, nel caso non si configuri tale fattispecie, si possa proced

Territorio e autonomie locali
29 Maggio 2009
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Nel caso di specie, tenuto conto del consistente lasso di tempo intercorrente tra il primo atto di dimissioni ed il successivo non ricorrono le condizioni richieste per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 141 comma 1 lett.b) n. 3 (contemporaneità degli atti di dimissioni presentati al protocollo dell'ente). Per quanto attiene la possibilità di procedere a surroga dei dimissionari si osserva, sulla base di quanto al riguardo disposto dall'art. 38, comma 2 TUOEL e dagli artt. 3, 6 e 7 del regolamento comunale il consiglio comunale, convocato in prima convocazione e successivamente in seconda convocazione potrà validamente deliberare.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/38

Oggetto: dimissioni dalla carica dei consiglieri comunali

Si fa riferimento alla nota con la quale si rappresenta che in data 28 maggio u.s. undici consiglieri di un comune, su venti assegnati, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica, e si chiede di conoscere se si sia verificata l'ipotesi dissolutoria di cui all'art. 141 comma 1 lett. b.n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n . 267 e se, nel caso non si configuri tale fattispecie, si possa procedere a surroga dei consiglieri dimissionari.
Al riguardo dalla documentazione agli atti di quest'Ufficio si evince che alle ore 13.46 del 28 maggio u.s. sono state presentate le dimissioni del un consigliere che, sebbene indirizzate al segretario generale sono state regolarmente acquisite al protocollo dell'ente e pertanto devono ritenersi valide ed efficaci.
Al ore 15.34, successivamente all'avvenuta protocollazione della convocazione del consiglio comunale per la surroga del consigliere dimissionario, venivano acquisite al protocollo dell'ente le dimissioni di altri dieci consiglieri comunali.
Si osserva al riguardo che affinché si verifichino i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3 è richiesta la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri assegnati non computando a tal fine il sindaco; conseguentemente nel caso di specie, tenuto conto del consistente lasso di tempo intercorrente tra il primo atto di dimissioni ed i successivi dieci non ricorrono le condizioni richieste per l'attivazione della menzionata procedura prevista dall'art. 141 comma 1 lett. b) n. 3.
In ogni caso, pur non configurandosi l'ipotesi dissolutoria sopra menzionata, le dimissioni rassegnate alle ore 15.34 dai dieci consiglieri comunali devono considerarsi valide.
Al riguardo la generale disciplina di cui all'art. 38, comma 8, del T.U.O.E.L. (nel testo modificato dall'art. 3 del D. L. 29 marzo 2004 n. 80, convertito dalla legge n. 140/2004), per i singoli atti di rassegnazione delle dimissioni da consigliere comunale, prescrive che 'Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci'.
Lo stesso Consiglio di Stato ha di recente affermato che '.Dall'analisi di tale disposizione emerge in tutta evidenza che l'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace. La protocollazione delle dimissioni stesse fa sì che la dichiarazione di volontà del dimissionario esca dalla sua sfera di disponibilità, dal momento in cui viene registrata, assumendo una propria ed immodificabile rilevanza giuridica idonea, da quel momento, a produrre, tra l'altro, l'effetto della successiva surrogazione dei consiglieri dimissionari da parte dei rispettivi consigli. Corollario di quanto sopra esposto è che ai fini della validità ed efficacia di tale atto ciò che conta è solo la sua regolarità formale, mentre non rileva in alcun modo la volontà del dimissionario ed i vizi da cui essa eventualmente sia affetta; infatti, poiché dal momento dell'assunzione al protocollo dell'ente le dimissioni sono immediatamente efficaci e non possono essere più ritirate, è evidente che qualsiasi scopo che con esse il dimissionario si sia proposto di raggiungere, come del resto ogni motivo che lo abbia spinto a presentarle, sono del tutto irrilevanti per l'ordinamento giuridico.' (cfr. Cons. di Stato, sez. V, sentenza 12 giugno 2007, n. 3137.
Per quanto attiene la possibilità di procedere a surroga dei dimissionari si osserva, sulla base di quanto al riguardo disposto dall'art. 38 comma 2 T.U.O.E.L. e dagli artt. 3, 6 e 7 del regolamento comunale che il consiglio comunale è stato regolarmente convocato in seduta straordinaria ed urgente per le ore 9.00 del giorno 30 maggio 2009 in prima convocazione ed in seconda convocazione per le ore 18.00 del 1^ giugno p.v. con all'ordine del giorno la surroga di un consigliere dimissionario.
Ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento per la validità della seduta di prima convocazione occorre la presenza di metà dei componenti assegnati, escluso il sindaco e quindi attese le intervenute dimissioni di undici consiglieri il consiglio comunale non potrà validamente deliberare. Tuttavia sarà possibile procedere alla seduta di seconda convocazione per la cui validità, ai sensi dell'art. 7 comma 3, è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri escluso il sindaco.