CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI L'INTERESSATO FA PARTE, DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA'NELLA PRIMA SEDUTA AI SENSI DELL'ART. 41 TUOEL
Class. n. 15900/TU/00/69 Roma, 22/05/2009
OGGETTO: Richiesta parere su art.69 del D.Lgs n.267/2000.
Si fa riferimento alla nota del 15 aprile u.s., con la quale codesto Comune ha chiesto chiarimenti sull'esatta interpretazione e applicazione dell'art.69 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.O.E.L.) concernente la contestazione, da parte del Consiglio comunale di cui l'interessato fa parte, delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
Innanzitutto codesto Ente ha chiesto se la predisposizione della proposta deliberativa di contestazione debba essere subordinata alla fondatezza della causa contestata e, in caso di accertamento della infondatezza, se debba comunicarsi tale circostanza, entro il termine di conclusione del procedimento, a chi ha segnalato la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
Al riguardo, va rilevato preliminarmente che, secondo l'art.41 del T.U.O.E.L., il consiglio comunale nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ' ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo', deve esaminare ' la condizione degli eletti', cioè l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità e comunque spetta sempre al consiglio comunale medesimo valutare la fondatezza o meno delle cause ostative all'espletamento del mandato.
Per quanto riguarda, invece, il riferimento ai termini di cui alla legge n.241/90 e s.m.i. da applicare al procedimento previsto dall'art.69 del T.U.O.E.L. è necessario evidenziare quanto segue.
Innanzitutto risulta inconferente il riferimento alla legge n.241/90, tenuto conto che i termini previsti per la procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono disciplinati dall'art.69 del T.U.O.E.L. che è la sola norma che può, in materia, trovare applicazione.
Per l'inserimento all'ordine del giorno della predetta questione occorre rilevare che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la prima seduta,- dove ai sensi dell'art.41 del T.U.O.E.L. si discute della convalida degli eletti-, è convocata , ai sensi dell'art.40 del T.U.O.E.L., dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino ad elezione del presidente che ha il compito di proseguire la seduta. A ciò si aggiunge che la decadenza dalla carica di Sindaco o di consigliere comunale, ove la relativa causa di ineleggibilità o di incompatibilità non sia stata rilevata in sede di convalida degli eletti, può essere promossa, davanti al tribunale civile, anche successivamente, ai sensi dell'art.70 del T.U.O.E.L. , da qualsiasi cittadino elettore del comune , da chiunque altro vi abbia interesse o dal Prefetto.
Infine, per quanto attiene al termine di dieci giorni di cui all'art.69, comma 2, del T.U.O.E.L. , si ritiene che la norma non lasci spazio ad altre interpretazioni in quanto è dall'atto della contestazione formale che decorre il periodo di tempo per formulare , da parte dell'amministratore, le proprie osservazioni. Solo nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art.70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso ( art.69, comma 3, del T.U.O.E.L. ).