La sospensione di dirittoè vincolata al solo presupposto della sentenza di condanna di secondo grado, a nulla rilevando che la sentenza di primo grado sia intervenuta prima o dopo l’elezione. Si rileva altresì che nei confronti dell'amministratore è stata disposta, quale pena accessoria, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per l’intera durata della pena.
Tale pena, in base all’art. 28 del codice penale, “priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione” il diritto di eleggibilità a qualsiasi carica elettiva, comportando quindi, anche sotto tale profilo, la sospensione dalla carica del predetto consigliere.
Prot.15900/TU/00/59
Oggetto: Amministrazione comunale di ...... Sospensione di diritto del consigliere comunale.
Quesito su 12): Cause ostative all'espletamento del mandato elettivo – 12.1 Elettorato passivo: sospensione e decadenza.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale viene chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'applicabilità del comma 1, lettera b), dell'art. 59 del T.U.O.E.L., che regolamenta la sospensione di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'art. 58.
In particolare, viene richiesto di conoscere se la sospensione di diritto operi nei confronti di un consigliere comunale di ....., condannato dalla Corte di Appello di . alla pena di anni 2 e mesi 6 per reati non colposi (artt. 479 e 640 c.p.), con sentenza del .. 2009, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di .., emessa prima dell'elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere.
Come noto, l'art. 59, comma 1, lettera b) del T.U.O.E.L. prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta, tra quelle indicate al comma 1 dell'art. 58, per coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.
Premesso quanto sopra, si condividono le valutazioni espresse all'uopo da codesta prefettura sul fatto che la citata misura cautelare è vincolata al solo presupposto della sentenza di condanna di secondo grado, a nulla rilevando che la sentenza di primo grado sia intervenuta prima o dopo l'elezione.
Va inoltre rilevato che con la suddetta sentenza della Corte di Appello è stata disposta, quale pena accessoria, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per l'intera durata della pena.
Tale pena, in base all'art. 28 del codice penale, 'priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione' il diritto di eleggibilità a qualsiasi carica elettiva, comportando quindi, anche sotto tale profilo, la sospensione dalla carica del predetto consigliere.
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