legittimità previsione (contenuta in atto giunta) attribuzione - a dipendente comunale - trattamenti economici aggiuntivi a quello fondamentale e accessorio stabilito (sulla base del principio di omnicomprensività) dai contratti collettivi nazionali.

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2009
Categoria 
15.04.10 Emolumenti accessori per prestazioni aggiuntive
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno, corresponsione somme aggiuntive a citato dipendente incaricato (da Segretario comunale) svolgimento attività di registrazione o trascrizione atti contrattuali - Legittima attribuzione predetto trattamento, esclusivamente mediante specifica norma contrattuale o, alle condizioni previste dai contratti collettivi medesimi, mediante contratti individuali (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001), per i soli incarichi espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione, nutrendo talune perplessità, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla legittimità della previsione contenuta in un proprio atto di giunta del 2001, che stabilisce la corresponsione della somma di € 31,00, somma versata dalle imprese come spesa a loro carico per la stipula di un contratto, a favore di un dipendente incaricato dal Segretario comunale dell'attività
Al riguardo, si rileva preliminarmente che sulla base del principio di omnicomprensività il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dipendente da una amministrazione pubblica è stabilito dai contratti collettivi e l'attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi può avvenire, secondo quanto affermato dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, esclusivamente mediante specifica norma contrattuale o, alle condizioni previste dai contratti collettivi medesimi, mediante contratti individuali.
Ciò premesso, per quanto attiene alla possibilità di conferire incarichi al personale dipendente, si fa presente che l'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pone il divieto, in linea generale, alle pubbliche amministrazioni di conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, fatta eccezione i casi in cui siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative.
Il successivo comma 12 dello stesso articolo 53, indica in modo analitico gli adempimenti che le Amministrazioni sono tenute ad osservare ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste dal comma 15 dello stesso articolo, ovvero il divieto di conferire nuovi incarichi fino a quando non effettuati gli adempimenti.
Le Amministrazioni che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti, ai sensi del citato comma 12, sono tenute, infatti, a fornire al Dipartimento della funzione Pubblica, oltre ad un elenco degli incarichi stessi, una dettagliata relazione nella quale devono essere indicate le norme in base alle quali si è conferito l'incarico, le ragioni, i criteri di scelta dei dipendenti e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione.
Da quanto sopraesposto emerge, quindi, chiaramente che al divieto generale di conferire incarichi i propri dipendenti, posto dal richiamato articolo 53, può derogarsi solo a condizione che sussista una specifica norma che lo consenta.
Peraltro, l'eccezionalità della deroga si ricava anche dal fatto che la disciplina dettata in materia di incarichi, contenuta nell'art. 53 in commento, come sopra ricordato, fissa i criteri che l'amministrazione pubblica che intende procedere al conferimento di incarichi retribuiti ai propri dipendenti, deve osservare.
Ciò al fine di evitare che il dipendente venga distolto dai normali compiti d'istituto, retribuiti con il trattamento economico contrattuale, fondamentale e accessorio, a vantaggio di incarichi aggiuntivi.
Alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene, quindi, che nella fattispecie in esame, al dipendente interessato non possa più essere corrisposto il compenso previsto per l'attività di registrazione o trascrizione degli atti contrattuali, non trovando lo stesso fondamento in alcuna disposizione legale o contrattuale.
Al dipendente incaricato, potrà essere riconosciuto, come ritenuto dall'Ente, il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel caso di utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, o del mezzo pubblico.