Ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.267/2000, spetta allo statuto determinare il numero degli assessori, ancorandolo, nel massimo, ad un terzo del numero dei consiglieri e computando a tal fine il sindaco e prevedere la possibilità di nominare anche assessori “esterni”, ovverosia cittadini non facenti parte del consiglio.
Con la nota succitata è stato chiesto di conoscere se la giunta possa essere composta sia da consiglieri comunali sia da 'esterni', ovverosia cittadini non facenti parte del consiglio, in numero superiore a cinque.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs.267/2000, spetta allo statuto determinare il numero degli assessori, ancorandolo, nel massimo, ad un terzo del numero dei consiglieri, computando a tal fine il sindaco.
Per quanto precede, nel caso di specie (consiglio composto da sindaco e da 12 consiglieri) il numero degli assessori non può superare il terzo di 13, cifra questa che assomma a 4,33. Trattandosi di cifra decimale inferiore a 50, l'arrotondamento aritmetico prescritto dal citato articolo 47 deve essere effettuato per difetto e, quindi, il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
Lo statuto – art.19 - di codesto ente, nel conformarsi alla normativa suddetta, ha sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del sindaco la possibilità di nominare '.fino ad un massimo di quattro..' assessori con facoltà di individuarli anche '..fra cittadini non facenti parte del consiglio.'.
Ne consegue che la giunta di codesto ente non può superare il numero di 4 assessori i quali possono essere nominati anche al di fuori dell'organo consiliare.