Per il calcolo della popolazione, ai fini della determinazione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all’ art. 17 dlgs 267/2000, Il parametro da applicare è quello dell’ultimo censimento ufficiale di cui all’art. 37, co. 4 del d.lgs. n. 267/2000. Lo stesso costituisce, infatti, il dato certificato della popolazione residente ed è l’unico a cui può essere attribuita, secondo la giurisprudenza amministrativa, valenza generale.
E' stato posto un quesito in merito all'applicazione dell'articolo 17 del d.lgs.vo n. 267/2000, come novellato dall'art. 2 comma 29 della legge finanziaria n. 244/2007.
In particolare è stato chiesto se deve essere considerata la popolazione residente alla data della consultazione elettorale del 2011, quando l'amministrazione comunale rinnoverà i propri organi, ovvero quella registrata dal censimento del 2001.
La questione per il comune di . pare assumere rilievo in considerazione della circostanza che come evidenziato dallo stesso ente 'si presume che . prima del rinnovo degli organi amministrativi (nella primavera del 2011), il limite dei 100.000 abitanti venga superato', quindi in assenza di un censimento che lo ratifichi ufficialmente, essendo questo previsto per l'autunno dello stesso anno.
Per effetto della novellata normativa i comuni con popolazione tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, che potevano istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi delle precedente formulazione del comma 3 dell'art. 17 TUEL, devono procedere alla loro soppressione.
Pertanto, l'individuazione del criterio da seguire per il calcolo della popolazione (popolazione residente, determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale, ovvero quella desunta dai dati Istat), nel caso di specie risulta rilevante poiché incide sul mantenimento delle circoscrizioni in cui il territorio comunale è stato articolato.
L'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari di questa Amministrazione, nel riscontrare uno specifico quesito in materia di rideterminazione delle circoscrizioni in attuazione delle citate norme contenute nella legge finanziaria 2008, ha espresso l'avviso che debba essere utilizzato il risultato dell'ultimo censimento ufficiale, 'in quanto costituisce il dato certificato della popolazione residente'.
Anche questo Ufficio ritiene, conformemente alle linee interpretative seguite, che il parametro da applicare per il calcolo della popolazione residente sia quello di cui all'art. 37, co. 4 del d.lgs.vo n. 267/2000.
Tale norma, seppure collocata sistematicamente nell'ambito della disciplina sulla composizione dei consigli comunali e provinciali, è infatti da considerarsi espressiva di un principio di carattere generale, laddove il legislatore non abbia espressamente indicato un criterio diverso.
Tale considerazione è avvalorata dalla collocazione sistematica della norma nella parte prima del Testo Unico, recante 'l'ordinamento istituzionale',vale a dire in quel complesso di disposizioni avente carattere fondante del sistema ordinamentale.
Peraltro, il criterio del calcolo della popolazione ancorato ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa – TAR Campania, sez. III, n. 20672/05 – quale 'l'unico al quale . può essere attribuita valenza generale e che quindi possa essere applicato, anche in mancanza di specifici rinvii.'.
Nella stessa sentenza è precisato come l'art. 156 TUEL che indica i dati dell'ISTAT quale parametro per il calcolo della popolazione residente, non ha efficacia generale ma espressamente limitata all'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II del T.U. citato.
D'altra parte, pur considerando l'ampia autonomia normativa del comune riguardo all'istituto in argomento, non può ritenersi ammissibile che le disposizioni di legge statale che fanno riferimento alla 'popolazione' trovino un'applicazione diversificata sul territorio nazionale.
Nella stessa direzione si è espresso sulla problematica in oggetto il TAR per l'Umbria con la recente ordinanza n. 48/2009, affermando tra l'altro che 'l'art. 37, comma 4, è espressione di un principio generale, non derogabile dagli statuti comunali'.