rinvio alla seconda convocazione del consiglio per la trattazione dei punti dell'ordine del giorno non esaminati nel contesto della seduta di prima convocazione

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2009
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, la disciplina del funzionamento dei consigli comunali è interamente demandata al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
In base alle disposizioni regolamentari dell’ ente appare possibile disporre il rinvio alla seconda convocazione della trattazione dei punti non esaminati e discussi nel corso della seduta di prima convocazione sui quali l’adunanza è andata deserta.

Testo 

Un consigliere comunale di minoranza di un comune ha chiesto l'avviso sull'interpretazione del regolamento consiliare con riguardo alla procedura seguita per la convocazione del consiglio comunale nel caso in cui l'organo venga convocato sia in prima che in seconda convocazione.
In particolare, nella fattispecie il sindaco, nella qualità di presidente del consiglio comunale, ritenuto il venir meno del numero legale nel corso della seduta tenutasi in prima convocazione, ha rinviato 'in seconda convocazione' la trattazione di tre punti posti all'ordine del giorno, non esaminati. Precisa il consigliere istante che il venir meno del numero legale sarebbe stato causato dall''allontanamento dall'aula di alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza'.
Si chiede di conoscere se detta procedura sia corretta o meno, alla luce del regolamento dell'ente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, la disciplina del funzionamento dei consigli comunali è interamente demandata al regolamento consiliare, che, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art. 38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Nel caso di specie occorre far riferimento alle norme recate dal regolamento di codesto ente, in particolare all'art. 23 comma 7 e all'art. 26 comma 4.
L'art. 23 infatti nel disciplinare 'l'avviso di convocazione' regola dettagliatamente le modalità di convocazione del consiglio e segnatamente i contenuti dell'avviso medesimo, disponendo, al comma 7 che 'nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati all'ordine del giorno'.
Tale disposizione va correlata con il comma 1 dell'art. 26 laddove prevede che la seduta che si tiene in seconda convocazione deve essere preannunciata con l'avviso della prima convocazione, ed è necessaria la presenza di almeno un quarto dei componenti del consiglio'.
In proposito occorre rilevare che siffatta previsione regolamentare, peraltro antecedente al d.lgs.vo n. 267/2000, per il profilo attinente alla composizione del collegio per la validità delle sedute di seconda convocazione, indicando un numero di componenti inferiore a quello previsto dal comma 2 dell'. 38 citato, dovrebbe essere oggetto di revisione, da parte di codesto ente, per l'adeguamento a detta norma.
Si evidenzia, tuttavia che il quorum relativo alla composizione dell'organo in seconda convocazione appare comunque sussistere poiché, per effetto dell'art. 273 comma 6 del d.lgs.vo n. 267/2000, fino all'adozione delle suddette modifiche, si può far riferimento, all'art. 127 del r.d. n. 148/1915, ai sensi del quale '.. Le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri'.
Alla luce delle citate norme regolamentari può intanto dedursi, ai fini della disamina del caso in oggetto, che è corretto che nel medesimo avviso siano state indicate le date della prima e della seconda convocazione.
Passando al successivo rilievo, relativo alla decisione di rinviare in seconda convocazione i tre punti dell'ordine del giorno non trattati nel corso della prima seduta, occorre far riferimento alla procedura di cui al comma 4 dell'art. 26.
Tale norma nel disciplinare le modalità di convocazione, nonché il numero legale per la validità delle adunanze, contempla anche gli effetti della temporanea assenza dei consiglieri nel corso dell'adunanza. In tal caso il sindaco, verificato il numero legale, può disporre la sospensione della seduta, e successivamente dichiarare la seduta deserta 'per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare', laddove, nonostante il richiamo in aula dei consiglieri momentaneamente assentatisi, si sia verificato che il numero dei presenti sia inferiore a quello necessario.
Da dette disposizioni discende che, sussistendo le circostanze ivi indicate, sia possibile disporre il rinvio alla seconda convocazione per la trattazione dei punti non esaminati e discussi sui quali l'adunanza è andata deserta, laddove sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno sia intervenuta la votazione da parte del consiglio validamente composto per rendere legale l'adunanza medesima.
Ciò appare coerente con la considerazione che la seduta di seconda convocazione, che in genere presuppone una seduta non tenutasi per mancanza del numero legale, sia sostanzialmente volta alla trattazione dei medesimi oggetti che si sarebbero dovuti discutere e deliberare nella precedente adunanza andata deserta.