Richiesta di parere in merito alla possibilità, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5 TUOEL, ove è previsto che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli si limitano ad adottare gli atti urgenti ed i

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2009
Categoria 
05.01.04 Mozione di sfiducia
Sintesi/Massima 

Circa la problematica concernente i limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali successivamente alla convocazione dei comizi elettorali, si è dell'avviso che l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Tenuto conto inoltre che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/38

Oggetto: quesito su presentazione di una mozione di sfiducia.

Si fa riferimento alla nota con la quale è stato trasmesso un quesito formulato dal un ente. .
In particolare il sindaco di quel Comune chiede di conoscere se, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 38 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove è previsto che dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli si limitano ad adottare gli atti urgenti e improrogabili, possa ritenersi legittima la richiesta urgente di inserire, all'ordine del giorno del Consiglio comunale, la discussione di una mozione di sfiducia ex art. 52 comma 2 del T.U.O.E.L..
Si osserva al riguardo che la problematica concernente i limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali, successivamente alla convocazione dei comizi elettorali, è già stata affrontata in passato da questa Amministrazione che, sebbene in relazione ad una fattispecie diversa da quella ora in trattazione ha evidenziato, con parere reso nel 2004 ( consultabile sul sito www.interno.it, link enti locali e finanza locale ) che l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere. Tenuto conto inoltre che la valutazione della necessità dell'atto è rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio.
E' infatti stata ritenuta legittima la delibera con la quale è stata adottata una variante al piano regolatore generale con riferimento, per quanto attiene alla motivazione, all'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico.