Possibile rimozione della cause di ineleggibilità per un sindaco, in scadenza del secondo mandato, che presenti la propria candidatura in un altro comune.

Territorio e autonomie locali
29 Aprile 2009
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

L'art.60, comma 1, n.12 TUOEL stabilisce l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per coloro che rispettivamente sono in carica in un altro comune, provincia o circoscrizione. Il successivo comma 3, prevede che talune cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamente in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si soggiunge, infine che, sulla base del combinato disposto degli artt. 47, comma 4 e del citato art, 60, comma1, n.12, nel caso di specie non si configurano ipotesi di ineleggibilità tra la carica di sindaco e quella di assessore esterno presso un ente diverso.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/60

Oggetto: Quesito in ordine all'applicabilità dell' art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000.
Si fa riferimento al quesito con il quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità di rimozione delle cause di ineleggibilità per un sindaco, in scadenza del secondo mandato, che presenti la propria candidatura in un altro comune.
Si osserva al riguardo che l'art. 60, comma 1, n. 12 del T.U.O.E.L. stabilisce l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, del sindaco, del presidente della provincia, del consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, rispettivamente in carica in un altro comune, provincia o circoscrizione.
Il successivo comma 3 prevede che talune cause d'ineleggibilità, tra cui quella in esame, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Considerato che le dimissioni conseguono l'efficacia e la irrevocabilità allo scadere dei venti giorni dalla presentazione, si ritiene che il sindaco debba dimettersi dalla carica venti giorni prima del prescritto termine di presentazione delle candidature, anche in caso di scadenza naturale del 2° mandato.
Per quanto attiene l'ulteriore quesito concernente la possibilità dell'attuale primo cittadino di essere nominato assessore esterno presso un altro comune, si ritiene opportuno richiamare l'art 47 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, ove è disposto che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Si osserva pertanto che sulla base del combinato disposto degli artt. 47 comma 4 e del citato art. 60, comma 1, n. 12 - e tenuto conto altresì del consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, ordinaria ed amministrativa che non ammette l'interpretazione estensiva di norme limitative dell'elettorato passivo per il loro carattere derogatorio al principio della libera accessibilità alle cariche amministrative - non si configurano ipotesi di ineleggibilità tra la carica di sindaco e quella di assessore esterno presso un ente diverso.
Per quanto riguarda l'ultimo dei quesiti formulati, si rappresenta che la normativa vigente, come evidenziato di stretto rigore applicativo, non preclude la possibilità per un sindaco di candidarsi come consigliere presso lo stesso comune in cui è in scadenza di mandato.