Qualora la mozione di sfiducia venga approvata dopo l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il prefetto, nell’avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale, può egualmente esercitare il potere di sospendere tale organo, purché dia conto, nel proprio provvedimento, dei “motivi di grave e urgente necessità” richiesti dall’art. 141, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 per l’adozione del provvedimento di sospensione.
Class. n. 15900/TU/00/141
Oggetto: Comune di .... Mozione sfiducia sindaco. Quesito.
Con riferimento alla e-mail in data 25 marzo u.s., si fa presente che anche qualora la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco venga approvata dopo l'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il prefetto, nell'avviare la procedura di scioglimento del consiglio comunale, può egualmente esercitare il potere di sospendere tale organo, purché dia conto, nel proprio provvedimento, dei 'motivi di grave e urgente necessità' richiesti dall'art. 141, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 per l'adozione del provvedimento di sospensione.