si chiede se se applichi anche agli assessori l’art. 77 bis, comma 13, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ( raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno) il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina - Dalla interpretazione letterale della norma non può che scaturire la applicabilità della tariffa ivi prevista ai soli consigli comunali e provinciali - L’ente nella propria autonomia può estendere tale regime anche ai componenti dell’organo esecutivo.
Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale si chiede di conoscere se si applichi anche agli assessori l'art. 77 bis, comma 13, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui, 'al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina'.
Al riguardo, si ritiene che dalla interpretazione letterale della norma, non possa che scaturire la applicabilità della tariffa ivi prevista ai soli consigli comunali e provinciali.
Peraltro, ciò non esclude che l'ente nella propria autonomia possa estendere tale regime anche ai componenti dell'organo esecutivo.