NEL CASO IN ESAME AL PRESIDENTE DELLA PROVICIA SPETTA L'INDENNITA' PREVISTA PER CHI RICOPRE LA CARICA DI VERTICE IN BASE AD UNA POPOLAZIONE CHE VA DA 500.001 A 1.000.000 DI ABITANTI.
Prot. n. 15900/TU/00/82 Roma, 9/04/2009
Oggetto: Indennità da corrispondere al Presidente della Provincia di .... Quesito.
Si fa riferimento alle note sopraccitate con le quali codesta Provincia ha chiesto un parere in ordine all'indennità di funzione da corrispondere al Presidente della Provincia di .... , tenuto conto che al medesimo è stata riconosciuta , ai sensi del combinato disposto dell'art.1, commi 1 e 2 , e dell'art. 3, comma 4 , del D.M. n.119/2000, una indennità di funzione mensile pari ad Euro 8.188,42, comprensiva delle maggiorazioni di cui all'art.2, comma1,lett.b) e c) del citato Decreto Ministeriale.
Si precisa, innanzitutto, che questo Ministero, con circolare n. 5 del 5 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2000, ha illustrato i contenuti del predetto decreto ministeriale, soffermandosi a chiarirne alcuni aspetti applicativi.
Il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ha fissato, nella tabella A ad esso allegata, la misura dell'indennità di funzione di sindaci e presidenti di provincia, differenziata per fasce demografiche degli enti.
In base a tale tabella, al presidente della provincia di ....., che conta una popolazione di circa 600.000 abitanti, spetta l'indennità prevista per chi ricopre la carica di vertice nell'amministrazione di una provincia che ha popolazione da 500.001 ad 1.000.000 abitanti.
L'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 119/2000 stabilisce che le indennità del presidente della provincia e del sindaco capoluogo della medesima provincia devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che risulti maggiore.
Nella fattispecie in esame la prescritta condizione di equivalenza sarebbe in via teorica soddisfatta visto che al sindaco di ...... spetta, in applicazione dell'art. 3, comma 3, del D.M. n. 119/2000, una indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti, il cui importo di Euro 5784,32 ( Lire 11.200.000) è pari a quello spettante al presidente della provincia di .... .
In ordine alle modalità di applicazione della riclassificazione prevista dall'art. 3, comma 4 ("Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all 'art. 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti"}, si rappresenta che, fin dalla entrata in vigore del decreto ministeriale n. 119/2000, questo Ministero ha ritenuto che condizione essenziale per poter fruire di tale beneficio, fosse la assunzione della carica di sindaco di un comune capoluogo di regione con più di 250.000 abitanti.
Tale orientamento è stato fondato, più che su inequivocabili riscontri esegetici dedotti dalla lettera della norma, sulla sua ratio complessiva e sulle implicazioni cui condurrebbe una diversa linea applicativa.
Dal punto di vista strettamente esegetico, l'espressione "con popolazione superiore a 250.000 abitanti" può essere correlata alternativamente, sia soltanto alla seconda categoria di comuni delle due prese in considerazione dalla norma (quella dei comuni-città metropolitane), sia ad ambedue le categorie (capoluoghi di regione e città metropolitane) senza che, dal punto di vista testuale sia possibile dedurre elementi decisivi a favore dell'una o dell'altra soluzione. Infatti, la disposizione può essere interpretata in modo restrittivo, considerando il requisito dei 250.000 abitanti come condizione necessaria per la maggiorazione dell'indennità del sindaco anche nei comuni-capoluogo di regione; ma può essere letta anche in modo estensivo, disgiungendo il riferimento ai "comuni-capoluogo di regione" da quello ai '''comuni dì cui all'art. 17 della legge 8 giugno!990, n. 142,...(comuni-capoluogo di aree metropolitane)", anche se ciò renderebbe pleonastico il riferimento al limite di popolazione, dal momento che tutti i comuni-capoluoghi di aree metropolitane indicati nella suddetta norma (oggi trasfusa nell'art. 22 del T.U.O.E.L.), anche in base al censimento del 2001, contano una popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
E', peraltro, da dire come l'interpretazione estensiva risulti incoerente con il principio generale cui appare ispirata la disciplina della rideterminazione delle indennità, principio che mira a consentire il passaggio alla classe immediatamente superiore. Viceversa, l'interpretazione estensiva porterebbe, in diversi casi al passaggio dell'indennità del sindaco alla terza classe superiore rispetto a quella prevista in via ordinaria dalla tabella A allegata al D.M. n. 119/2000, con riflessi incongrui se si tiene conto che, viceversa, l'indennità del sindaco di Verona (comune con oltre 250.000 abitanti), non essendo capoluogo di regione, non potrebbe fruire di alcuna maggiorazione.
Quest'ufficio, per i motivi sopraesposti, è dell'avviso che al Presidente della Provincia di ....., che conta una popolazione superiore a 500.000 abitanti, spetta in base alla tabella A del citato Decreto ministeriale , l'indennità prevista per chi ricopre la carica di vertice nell'amministrazione di una provincia che ha popolazione da 500.001 ad 1.000.000 di abitanti, che è pari ad Euro 5784,32 ( Lire 11.200.000).