Rimborso spese di viaggio ai componenti organi esecutivi ed i consiglieri comunità montana.

Territorio e autonomie locali
7 Aprile 2009
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Si ritiene, sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art. 77 bis, comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 che va ad incidere sull'art. 84 del TUOEL, che debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti degli organi esecutivi ed i consiglieri delle comunità montane, sia perchè tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma,sia perchè le comunità montane non sono soggette al patto di stabilità. Tuttavia, tenendo conto del quadro legislativo sopra delineato, l'Ente interessato potrà autonomamente determinarsi nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori.

Testo 

Class. n. 15900/TU/00/ 84 Roma,7/04/2009

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OGGETTO: Quesito. Rimborso spese di viaggio agli amministratori di una comunità montana.

Una comunità montana ha chiesto di sapere l'esatta interpretazione della disposizione contenuta nell'art.77 bis, comma 13, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n.133 del D.L. n.112/2008, tenuto conto che la Comunità Montana non è soggetta a patto di stabilità interno e , pertanto , ha chiesto se le spese di benzina possano essere liquidate, secondo le tabelle ACI , non solo ai componenti dell'esecutivo , ma anche ai consiglieri dell'Ente.
Al riguardo, occorre evidenziare che la legge regionale 27 giugno 2008 n.10 sul riordino delle Comunità montane, all'art.18, nel prevedere che ai fini del contenimento dei costi degli organi non è riconosciuta alcuna indennità di funzione al Presidente e agli Assessori della Comunità montana , rinvia alla legge statale, in materia di ' status degli amministratori , la disciplina dei rimborsi spese.
La legge statale regolamenta tale materia all'art.84 del T.U.O.E.L.,- così come modificato dall'art.2, comma 27, della L. n.244/2007 ( Legge finanziaria 2008)-, che prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati , in ragione del mandato e previa autorizzazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza ( comma 1) e per i trasferimenti effettuati dagli amministratori, che risiedono fuori del capoluogo del comune, per partecipare alle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate ( comma 3 ) .
Sull' articolo 84 del T.U.O.E.L. incide il citato art.77, bis, comma 13, il quale prevede, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, che il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina per ogni chilometro.
Il legislatore ha , in tali casi , inibito la possibilità di rimborso sulla base delle più costose tariffe ACI.
Quest'ufficio ritiene che sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art.77 bis, comma 13, debbano escludersi dalla sua applicazione i componenti degli organi esecutivi ed i consiglieri delle comunità montane sia perché tali amministratori non sono espressamente previsti dalla citata norma, sia perché le comunità montane non sono soggette al patto di stabilità.
Pur tuttavia si è dell'avviso che codesto ente non può non tener conto delle finalità di contenimento dei c.d. ' costi della politica' cui sono improntati i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali ( vedi, in tal senso, la legge Finanziaria 2008 e il D.L. n.112/08, convertito nella Legge n.133/2008).
Infatti l'art.2, comma 17, della legge n.244/07 ( Legge finanziaria 2008) ha previsto l'obbligo per le regioni , al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riordino della disciplina delle comunità montane ed ha prescritto le eventuali sanzioni da applicare in caso di mancata attuazione delle disposizioni stabilite dal citato comma 17.
Anche la Legge regionale n.10/2008della regione Abruzzo è improntata in tal senso, infatti, il legislatore regionale, all'art.18, come si è detto in premessa , non riconosce alcuna indennità di funzione ai Presidenti e agli Assessori della comunità montana e, all'art.19, ha previsto la riduzione delle Comunità montane.
Tenendo conto del quadro legislativo sopra delineato, codesto Ente potrà autonomamente determinarsi nello stabilire le modalità di rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai propri amministratori, anche, in ipotesi, prevedendo il medesimo regime per i componenti dell'organo rappresentativo e di quello esecutivo.